Cassazione Civile, Ordinanza n. 25152/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Una professionista, in qualità di difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, ha proposto opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso emesso dal tribunale. La controversia riguardava: a) il mancato riconoscimento, per la fase di convalida dell'arresto, delle attività di studio e introduttiva oltre a quella decisionale; b) la determinazione del compenso per tale fase ai valori minimi tariffari; c) la liquidazione ai minimi anche per la fase dibattimentale, nonostante la complessità dedotta del giudizio; d) la compensazione integrale delle spese di opposizione, ritenuta illegittima per assenza di soccombenza reciproca. La ricorrente ha denunciato violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, del decreto ministeriale sui parametri forensi e dell'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente ai profili relativi alla fase di convalida dell'arresto, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di considerare, ai fini della liquidazione del compenso, anche le fasi di studio e introduttiva che logicamente precedono la fase decisionale, in presenza di atti idonei a dimostrare l'attività svolta. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze sul quantum del compenso, ritenendole non confrontate con la ratio decidendi e sostanzialmente dirette a ottenere una diversa e più favorevole valutazione del merito, sorretta da motivazione non apparente né illogica. È stato inoltre accolto il secondo motivo, poiché la compensazione totale delle spese non poteva essere giustificata con la soccombenza reciproca in presenza del solo accoglimento parziale di un'unica domanda. La decisione impugnata è stata cassata nei limiti delle censure accolte e la causa è stata rinviata al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
è il rimedio utilizzato per opporsi al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme alle norme sulla liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata in relazione alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 4 D.M. n. 55 del 2014
richiamato per la determinazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come paradigma del vizio di violazione di legge denunciato con il ricorso per cassazione.
art. 12, terzo comma, lettera b), D.M. n. 55 del 2014
indicato come norma che elenca gli atti riconducibili alla fase introduttiva del giudizio dibattimentale.
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di spese processuali; la Corte ribadisce che l'accoglimento parziale di un'unica domanda non integra di per sé soccombenza reciproca.
art. 550 c.p.p.
richiamato come criterio per evidenziare che la natura dei reati contestati era compatibile con la celebrazione del giudizio con citazione diretta, indice della minore complessità dell'istruttoria.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la fase decisionale non può essere isolata dalle fasi che logicamente la precedono: quando gli atti lo evidenzino, devono essere riconosciute anche le attività di studio e introduttiva.
- La determinazione del compenso professionale effettuata dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manca una motivazione effettiva o se il ricorso si confronta specificamente con la ratio decidendi; non è invece sufficiente contrapporre una diversa valutazione del quantum svolto dal professionista.
- Ai fini della liquidazione dei compensi processuali, la valutazione della complessità del giudizio deve fondarsi su elementi sostanziali come natura del reato e attività realmente svolta, non su circostanze meramente eventuali o neutre rispetto all'aggravio dell'istruttoria.
- L'accoglimento solo parziale di un'unica domanda non integra automaticamente soccombenza reciproca e non consente di porre le spese a carico della parte in misura incompatibile con il suo esito complessivamente vittorioso; le spese possono essere compensate solo nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c.
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