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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19815/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di subappalto stipulato per lavori eseguiti all'estero, con apertura di una stabile organizzazione nel paese estero e fatturazione in regime di non imponibilità IVA per difetto del requisito territoriale. In un successivo contenzioso era stata contestata la detrazione IVA relativa alle fatture emesse dai consorziati per il ribaltamento dei ricavi; la questione era stata definita con sentenza passata in giudicato che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento. Dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, seguita dal pignoramento presso terzi, il consorzio impugnava l'atto esecutivo, il rifiuto tacito alla restituzione di somme asseritamente versate indebitamente e il vecchio avviso di accertamento. In cassazione proponeva sei motivi: 1) nullità della notifica della cartella e quindi del pignoramento, per mancata prova della notifica dell'atto presupposto e per asserita invalidità del rito degli irreperibili; 2) erronea ritenuta tardività della domanda di rimborso IVA, sostenendo che dovesse applicarsi il termine decennale dell'indebito e non il termine biennale; 3) violazione delle norme su rimborso e legittimazione, per avere escluso la legittimazione del consorzio a chiedere la restituzione; 4) violazione del giudicato, sostenendo che la domanda di rimborso non sarebbe stata coperta dalla precedente decisione definitiva; 5) erronea esclusione dei presupposti per l'azione di ripetizione dell'indebito e per l'arricchimento senza causa; 6) violazione del divieto di doppia imposizione, assumendo che l'imposta fosse stata richiesta due volte sul medesimo presupposto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi, il profilo relativo alla notifica, e il secondo motivo è stato ritenuto sostanzialmente inammissibile e comunque infondato perché la domanda di rimborso era stata proposta oltre il termine biennale previsto per i rimborsi IVA richiesti con istanza separata; il terzo motivo è stato assorbito. Il quarto motivo è stato respinto perché la precedente sentenza definitiva, non impugnata, copriva il dedotto e il deducibile nell'ambito del medesimo oggetto processuale, sicché la pretesa restitutoria non poteva essere riaperta in questo giudizio. Il quinto motivo è stato respinto perché, in presenza di una specifica azione di rimborso prevista dalla disciplina tributaria, non poteva trovare spazio l'azione generale di arricchimento senza causa, e comunque non ricorrevano i presupposti invocati. Il sesto motivo è stato respinto perché il divieto di doppia imposizione opera solo quando il medesimo presupposto sia assoggettato a tassazione con due atti impositivi, non quando l'imposta sia richiesta in base a titoli diversi nei confronti di soggetti diversi. Il consorzio è stato inoltre condannato alle spese in favore delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione alla notificazione degli atti tributari e alla dedotta invalidità del pignoramento per difetto di notifica dell'atto presupposto

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale base del pignoramento di crediti verso terzi impugnato dal contribuente

  • art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel precedente giudizio per affermare che le prestazioni rese o ricevute dal consorzio mandatario senza rappresentanza conservano la stessa natura anche nei rapporti interni tra consorziati e mandatario, con conseguenze sul regime IVA e sul requisito territoriale

  • art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dal ricorrente in tema di rimborso IVA

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dal ricorrente in tema di rimborso IVA

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    ritenuto applicabile ai rimborsi IVA richiesti con istanza separata, con termine biennale decorrente dal versamento

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della decorrenza del termine per il rimborso

  • art. 2945 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina della prescrizione nei rimborsi

  • art. 30 d.P.R. n. 603 del 1972

    richiamato dal ricorrente in materia di rimborso, ma senza accoglimento della censura

  • artt. 38 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati per sostenere l'azione di rimborso dell'IVA asseritamente non dovuta

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia del giudicato sostanziale e l'estensione al dedotto e deducibile

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in tema di azione e interesse ad agire, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in tema di interesse ad agire, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia per la dedotta mancata prova della notifica sia per la lamentata omessa considerazione di un dato non contestato; la Corte esclude che la doglianza sia decisiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia e ai limiti del giudicato sul tema della domanda restitutoria

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale fondamento della ripetizione di indebito, ma non ritenuto praticabile nel caso concreto alla luce della disciplina speciale tributaria

  • art. 2041 c.c.

    richiamato quale azione generale di arricchimento senza causa, esclusa perché l'ordinamento prevede un rimedio specifico tributario

  • art. 2042 c.c.

    richiamato per il carattere residuale dell'azione di arricchimento senza causa

  • art. 67, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione al dedotto divieto di doppia imposizione, escluso nel caso di richiesta su titoli diversi

  • art. 13 comma 1

    richiamato solo nel dispositivo finale, ma il testo fornito non consente di determinarne per intero il contenuto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la censura sulla notifica di un atto presupposto deve essere specificamente dedotta e localizzata nei gradi di merito; in cassazione non è sufficiente richiamare genericamente gli atti di causa, e le doglianze che investono accertamenti in fatto sono inammissibili.
  • Per i rimborsi IVA richiesti con istanza separata, il termine applicabile è quello biennale previsto dalla disciplina processuale tributaria, che decorre dal versamento, anche quando il contribuente abbia versato imposta non dovuta per difetto del requisito territoriale.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa non è esperibile quando l'ordinamento preveda un rimedio specifico per ottenere il rimborso della somma indebitamente versata; la residualità dell'art. 2041 c.c. opera in modo rigoroso.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile entro il perimetro del medesimo oggetto processuale; una domanda restitutoria che rientri in tale ambito non può essere riproposta in un successivo giudizio dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha definito la legittimità dell'avviso.
  • Il divieto di doppia imposizione ricorre solo quando il medesimo presupposto fiscale sia nuovamente assoggettato a tassazione con atti impositivi riferiti sostanzialmente allo stesso titolo; non opera quando la pretesa si fonda su titoli diversi o su soggetti diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsiInadempimento
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneArricchimento senza causa

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