Cassazione Civile, Ordinanza n. 08739/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti del titolare di una ditta individuale, contestando la deduzione di costi d'impresa ritenuti non inerenti e la conseguente rideterminazione di IRPEF e IVA. I costi, per euro 126.905,67, riguardavano interventi edilizi eseguiti nel 2007 su un fabbricato destinato ad abitazione familiare del contribuente, fatturati nel 2008. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione, ritenendo che l'immobile fosse nella titolarità dell'impresa e che i costi fossero deducibili per competenza IRPEF nel 2007 e detraibili IVA nel 2008. L'Agenzia ha proposto sette motivi di ricorso: nullità della sentenza per motivazione ritenuta incongrua; violazione delle norme su reddito d'impresa, IVA e disciplina del godimento di beni d'impresa; erronea applicazione del concetto di inerenza, dell'onere della prova e delle presunzioni; omessa pronuncia o ultrapetizione; erronea applicazione dei criteri di competenza e di detrazione IVA; e ulteriore violazione delle norme fiscali e processuali. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale e ha accolto il secondo e il terzo motivo; i motivi dal quarto al settimo sono stati assorbiti. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale sul capo delle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la questione dell'inerenza dei costi e, in particolare, la detraibilità dell'IVA dichiarata nel 2008, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errato il richiamo della CTR alla disciplina del 2011 sui beni d'impresa concessi in godimento e ha osservato che la decisione di merito non aveva adeguatamente motivato sulla pertinenza dei costi all'attività imprenditoriale, limitandosi sostanzialmente a valorizzare la mera titolarità formale del bene e la sua generica riconducibilità all'attività edilizia dell'impresa, senza spiegare in che modo l'utilizzo dell'immobile come abitazione familiare fosse funzionale all'impresa.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di nullità per motivazione apparente è stata ritenuta infondata nel primo motivo, perché la sentenza di merito, pur sintetica, aveva comunque affrontato le questioni controverse.
art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato insieme all'art. 109 TUIR come norma evocata per contestare la deducibilità dei costi di impresa.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte ribadisce che l'inerenza dei costi va riferita al rapporto tra costo e impresa, e che i costi estranei all'attività svolta non sono deducibili.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla detrazione dell'IVA, che presuppone l'inerenza dei costi all'attività d'impresa.
art. 2 d.l. 13 agosto 2011, n. 138
La Corte ne esclude l'applicabilità ratione temporis ai fatti anteriori e ne evidenzia la diversa disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o titolari.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'erronea allocazione dell'onere probatorio; la Corte valorizza il principio secondo cui grava sul contribuente dimostrare la coerenza economica della spesa rispetto all'impresa.
Richiamato unitamente alle norme sulle presunzioni per denunciare l'omessa valutazione degli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio.
Richiamato unitamente alle norme sulle presunzioni per denunciare l'omessa valutazione degli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio.
La censura è stata assorbita; era diretta a dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel settimo motivo per dedurre un errato apprezzamento delle prove e dei fatti non contestati.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel settimo motivo in tema di motivazione dell'atto di accertamento e recupero tributario.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel ricorso incidentale sul capo delle spese di lite; il motivo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento del ricorso principale.
art. 90 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione di merito sulla deducibilità dei costi relativi all'immobile adibito ad abitazione familiare.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza va accertata come relazione qualitativa tra spesa e attività imprenditoriale: non basta la sola contabilizzazione del costo né la mera titolarità formale del bene da parte dell'impresa.
- Il contribuente deve dimostrare che la spesa sia riferibile, anche in via mediata o prospettica, all'esercizio dell'impresa; la sfera personale o familiare del bene o dell'utilizzo del bene è indice contrario all'inerenza se non è spiegata una concreta utilità imprenditoriale.
- In materia di IVA, la detrazione presuppone il medesimo accertamento sostanziale di inerenza del costo all'attività economica; non è sufficiente il solo dato formale dell'emissione o del pagamento della fattura.
- La disciplina sopravvenuta sui beni dell'impresa concessi in godimento a soci o titolari non può essere applicata retroattivamente a fatti anteriori, né può sostituire l'autonomo giudizio sull'inerenza richiesto per le annualità controverse.
- Una motivazione che si limiti a richiamare l'oggetto sociale o la generica attività dell'impresa, senza confrontarsi con la destinazione concreta del bene e con la sua effettiva utilità economica, non è sufficiente a fondare il riconoscimento dell'inerenza.
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