Cassazione Civile, Ordinanza n. 04856/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia, che aveva rigettato il suo appello contro il diniego del ricorso avverso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2006. La lite riguardava, in particolare, tre profili: la dedotta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento; la pretesa omissione di pronuncia della CTR su tutte le questioni devolute; e la ripresa a tassazione di costi di sponsorizzazione, oltre che di ammortamenti su licenze, brevetti e marchi. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972 e 3 L. 212/2000, sostenendo che l'eccezione di decadenza fosse stata erroneamente dichiarata nuova. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 53, 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e vizio motivazionale per omessa pronuncia su questioni di fatto e di diritto devolute con l'appello. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, censurando la ritenuta non inerenza dei costi di sponsorizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sulla decadenza perché proposta solo in appello e quindi eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio; ha inoltre dichiarato inammissibile per doppia conforme il profilo motivazionale e inammissibile per difetto di autosufficienza, oltre che infondato nel merito, il motivo sull'omessa pronuncia. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva applicato in modo non corretto il criterio di inerenza dei costi di sponsorizzazione, valorizzando in modo improprio l'entità dell'esborso e il rapporto con l'attività della società, senza considerare il profilo qualitativo dell'inerenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la questione dei costi di sponsorizzazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3-5, c.p.c.
primo motivo e secondo motivo; terzo motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura motivazionale è stata ritenuta inammissibile per il limite della doppia conforme; il vizio di violazione di legge è stato scrutinato nei singoli motivi.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, se non dedotta tempestivamente, integra eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio.
Richiamato insieme all'art. 43 d.P.R. 600/1973 per sostenere la decadenza dall'azione accertativa, eccezione non proposta in primo grado.
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della censura di decadenza dell'Ufficio.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulle questioni devolute in appello.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di appello.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di omessa pronuncia e vizio motivazionale.
L'inerenza dei costi di sponsorizzazione va valutata in senso qualitativo: è sufficiente un potenziale o indiretto beneficio per l'attività d'impresa, senza richiedere utilità concreta o incremento immediato.
Richiamato implicitamente dal principio sull'onere della prova dell'inerenza, che grava sul contribuente secondo la struttura del caso trattato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo è eccezione in senso stretto: deve essere tempestivamente dedotta dal contribuente e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- La nullità dell'avviso di accertamento, se non dedotta nel primo grado, non può essere proposta per la prima volta nelle fasi successive del giudizio tributario.
- In presenza di "doppia conforme" il vizio di motivazione non è utilmente deducibile nei limiti del ricorso per cassazione, salvo specifiche allegazioni compatibili con il regime processuale applicabile.
- In tema di imposte sui redditi e IVA, i costi di sponsorizzazione sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa, anche quando l'utilità sia solo indiretta, potenziale o proiettata nel futuro; l'inerenza va apprezzata in senso qualitativo e non come immediato vantaggio economico o incremento quantitativo.
- Nel sindacato di legittimità sulla deducibilità dei costi d'impresa, è censurabile la decisione di merito che confonda il criterio dell'inerenza con quello della mera congruità economica dell'esborso.
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