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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35332/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e sanzioni per l’anno d’imposta 2010, notificato a una società ritenuta coinvolta, sia in acquisti sia in vendite, in operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva respinto l’appello della società, ritenendo motivato l’atto impositivo, sufficiente la prova offerta dall’Ufficio circa la natura fittizia dei fornitori e la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode, nonché legittime le sanzioni. In cassazione la società deduceva: motivazione apparente e omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso e sulla violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000; violazione delle regole sull’onere della prova in tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti; omesso esame di fatti decisivi; ultrapetizione; motivazione apparente e omessa pronuncia sulle sanzioni; omessa pronuncia su ulteriori rilievi; e omessa pronuncia sul rapporto con alcune società che avrebbero emesso lettere d’intenti false, rilevanti per la cessione in non imponibilità.

La decisione

La Corte rigetta tutti i motivi salvo il nono e l’undicesimo. Esclude la motivazione apparente e l’omessa pronuncia sui profili relativi alla motivazione dell’avviso, alla prova della frode e all’omesso esame di fatti decisivi; ritiene inammissibile la censura di ultrapetizione e quella sull’assorbimento degli ulteriori rilievi. Accoglie invece il motivo sulle sanzioni, limitatamente all’omessa pronuncia sulle specifiche doglianze formulate dalla contribuente, e il motivo concernente i rapporti con tre società che avrebbero emesso lettere d’intenti false, perché la CTR non ha esaminato tale autonoma questione. La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell’avviso può richiamare il contenuto essenziale degli atti di indagine; la mancata allegazione non integra di per sé vizio motivazionale se l’atto è comunque motivato e l’atto richiamato è stato notificato o è comunque producibile in giudizio.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione non è apparente quando, pur essenziale, consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e percepibile; il vizio sussiste solo se la motivazione non consente di ricostruire il ragionamento decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente devolute; l’omessa pronuncia sussiste quando la questione non sia stata espressamente o implicitamente assorbita.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo per far valere nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l’omessa pronuncia e la motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è limitato ai fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare la propria buona fede.

  • art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme all’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per la disciplina della detrazione IVA e della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato ai fini della detraibilità IVA e della sua esclusione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Richiamato per il regime delle cessioni intracomunitarie/non imponibili e per le contestazioni connesse alla reale destinazione dei beni.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    La società contestava l’applicazione della sanzione; la Corte non decide nel merito della norma, ma rileva che la CTR ha omesso di pronunciarsi sulle specifiche doglianze sanzionatorie.

Massime di principio

  • In tema di motivazione dell’avviso di accertamento, il richiamo a verbali o atti di indagine è sufficiente quando l’atto impositivo espone con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; la mancata allegazione non comporta automaticamente nullità se l’atto richiamato è stato notificato o comunque è producibile in giudizio.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario che il giudice replichi puntualmente a ogni singola deduzione di parte.
  • In materia di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del soggetto interposto e indici oggettivi della consapevolezza del cessionario o committente di partecipare a un’evasione; non basta la sola fittizietà del fornitore.
  • Una volta fornita tale prova dall’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in rapporto alla propria qualità professionale e alle circostanze del caso.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo per fatti storici specifici oggetto di prova e discussione, non per contestazioni che mirano a rimettere in discussione la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.
  • L’omessa pronuncia sussiste quando il giudice non esamina una questione autonoma devoluta in giudizio e non la assorbe espressamente o implicitamente in altre statuizioni; la mera affermazione di consequenzialità tra violazione e sanzione non basta a esaurire tutte le censure specificamente mosse.
  • Una questione autonoma relativa a un distinto segmento fattuale o a un diverso titolo di ripresa fiscale deve essere esaminata espressamente; il suo mancato esame integra vizio di omessa pronuncia anche se il giudice si sia pronunciato su altre riprese collegate.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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