Cassazione Civile, Sentenza n. 19736/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione di esterovestizione: l'Agenzia sosteneva che la ERRE TRE S.A., pur costituita in Lussemburgo, avesse la sede effettiva e la direzione effettiva in Italia per gli anni 2002, 2004-2009, e pertanto fosse assoggettata ad imposizione in Italia. A supporto dell'accertamento l'Agenzia deduceva la titolarità delle quote e della presidenza del CdA in capo ad Armando Rangoni, il suo ruolo di principale finanziatore, la stipula in Italia di atti di cessione di partecipazioni, la stretta relazione con il componente del CdA Fulvio Tettamanti e il contenuto di alcune e-mail ritenute indicative della gestione italiana
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia (motivo basato su presunto omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). I primi tre motivi del ricorso incidentale delle resistenti sono stati assorbiti (essendo esse vittoriose in appello); il quarto motivo incidentale (sulle spese di lite) è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato la decisione della CTR che aveva annullato gli avvisi di accertamento, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per soccombenza reciproca. Inoltre è stata rilevata l'inammissibilità della censura cassazionista che chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio e ribadito il divieto per la Cassazione di sindacare nuovamente la valutazione di fatto svolta dal giudice di merito
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ricorda la portata restrittiva della norma (come riformata dal 2012): è ammissibile la censura per omesso esame solo se riguarda un fatto storico decisivo ed oggetto di discussione; non è consentito con tale motivo un sindacato sulla sufficienza della motivazione o sulla rivalutazione del materiale probatorio.
art. 73, comma 3 T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)
Norma richiamata come criterio per individuare la residenza fiscale della persona giuridica; la Corte osserva che l'Agenzia invoca correttamente il comma 3 ma non ha dimostrato fatti decisivi idonei a sovvertire la valutazione del giudice d'appello.
art. 73, comma 5-bis lett. b T.U.I.R.
Richiamato nel giudizio ma la controversia è stata trattata principalmente alla luce del comma 3; la Corte segnala che l'Agenzia stessa invoca il comma 3 e non il 5-bis come decisivo.
Regola la compensazione delle spese nel processo tributario: la Corte applica la disciplina vigente ratione temporis (ante riforma 2015) e ritiene legittima la compensazione delle spese nel caso concreto in considerazione della complessità della materia e della soccombenza reciproca.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai termini di accertamento; la questione è stata assorbita in quanto le resistenti hanno ottenuto l'annullamento in appello.
art. 1, comma 132, Legge 208/2015
Richiamato nella doglianza sui termini di accertamento e sulla clausola di salvaguardia; questione assorbita dall'esito favorevole dei contribuenti in appello.
art. 12, comma 7, Legge 212/2000
Invocato in relazione al diritto al contraddittorio endo‑procedimentale; la questione è stata assorbita dall'accoglimento in appello delle resistenti.
Direttiva 77/799/CEE (ora Direttiva 2011/16/UE) e norme UE (artt. TFUE e Carta dei Diritti Fondamentali)
Richiamate nel terzo motivo incidentale che lamentava la mancata attivazione della procedura di assistenza amministrativa internazionale; tale questione è stata assorbita dall'esito del gravame (CTR favorevole ai contribuenti) e non è stata decisa nel merito dalla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002
Norma sui pagamenti relativi al contributo unificato: la Corte rileva le conseguenze applicative in relazione allo stato di soccombenza delle parti e alla qualifica dell'Agenzia come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il motivo per omesso esame di fatto ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. ha portata molto limitata: è ammissibile solo se concerne un fatto storico decisivo e oggetto di discussione; non può essere usato per chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o della sufficienza della motivazione del giudice di merito.
- Nelle ipotesi di contestazione di esterovestizione la semplice titolarità delle quote, il ruolo di finanziatore o la partecipazione occasionale a operazioni in Italia non sono di per sé decisivi: occorre fornire prove chiare e specifiche circa l'effettiva direzione e amministrazione dell'impresa (es. luogo abituale di svolgimento dei consigli di amministrazione, decisioni gestionali rilevanti prese in Italia, ecc.).
- Le evidenze quali e‑mail o altri elementi informatici possono concorrere alla prova ma raramente risultano decisivi da soli; la loro valutazione rimane rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento, se motivato, non è sindacabile in Cassazione per semplice insufficienza.
- È onere dell'Amministrazione finanziaria fornire la prova della effettiva direzione svolta in territorio nazionale quando invoca l'esterovestizione; il contribuente non ha l'obbligo di dimostrare l'opposto salvo che la legge non disponga diversamente.
- In materia di spese processuali nel contenzioso tributario (secondo la disciplina applicabile ratione temporis), la complessità della questione o l'esistenza di un'obiettiva incertezza del diritto possono giustificare la compensazione delle spese.
- Se in appello i contribuenti ottengono l'annullamento degli atti impositivi, questioni sollevate dall'Amministrazione (es. obbligo di assistenza amministrativa internazionale) possono rimanere assorbite e non trattate in Cassazione; per ottenere decisioni su tali profili è necessario che siano rilevanti ai fini dell'esito del gravame.
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