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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19709/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello che aveva confermato la revoca parziale del decreto ingiuntivo a favore di Banca Nuova relativo a crediti per erogazione di farmaci. Questioni sollevate: incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria; nullità del presunto contratto estimatorio per mancanza della forma scritta (art. 1350 c.c.); e vizi nella gestione del pignoramento presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione, con la deduzione che l'A.S.L. avesse già pagato le somme dovute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché la ricorrente non ha efficacemente contrastato la ratio decidendi dell'appello: non ha posto a confronto tutti i criteri di competenza territoriale richiesti; la questione della forma scritta del contratto è irrilevante alla luce della natura dei rimborsi (derivanti dal d.P.R. 371/1998 e non da un contratto estimatorio individuale); quanto al pignoramento presso terzi e all'ordinanza di assegnazione, la Corte ha osservato che il rimedio esperibile dal terzo pignorato era l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e che, inoltre, l'art.5 della legge 52/1991 consente al cessionario che abbia pagato il corrispettivo di opporre la cessione ai creditori successivi. Pertanto la decisione di merito è stata confermata e il ricorso rigettato; è prevista la verifica del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.c.

    Riguarda uno dei criteri di competenza territoriale; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia contestato tutti i criteri richiesti dalla normativa processuale

  • art. 20 c.p.c.

    Altro criterio di competenza territoriale (forum domicilii/forum solutionis); la Corte ha rilevato che la ricorrente si è concentrata solo sul forum destinatae solutionis senza considerare la complessiva onerosità di contestare tutte le basi di competenza

  • art. 1350 c.c.

    Prevede la forma scritta per taluni contratti della pubblica amministrazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza sulla forma perché i rimborsi erano dovuti in base al d.P.R. 371/1998 e non in forza di un contratto estimatorio individuale

  • d.P.R. n. 371/1998

    Disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e farmacie: la Corte ha ritenuto che le richieste di rimborso derivassero dal sistema normativo/contrattuale generale (d.P.R. 371/1998) e non da un contratto privato tra A.S.L. e farmacia

  • artt. 546, 547, 619, 620 c.p.c.

    Norme relative al pignoramento presso terzi e alla dichiarazione del terzo; la Corte ha valutato che la gestione del pignoramento e della dichiarazione andava letta in relazione ai rimedi procedurali esperibili

  • art. 101 c.p.c.

    Principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura circa la mancata concessione del termine per interloquire, indicando che il Tribunale aveva invece dato termine alle parti

  • art. 112 c.p.c.

    Regole sul giudizio e sulla dialettica processuale; richiamata rispetto alla correttezza del contraddittorio

  • art. 553 c.p.c.

    Norma sul procedimento esecutivo; la ricorrente ha invocato la legittimità dell'ordinanza di assegnazione ma la Corte ha ritenuto che il rimedio corretto fosse diverso

  • art. 2914 c.c.

    Riguarda la prova e la valutazione delle obbligazioni (presunzioni); citato dalla ricorrente per sostenere la discrepanza nella valutazione del giudice dell'esecuzione, ma la Corte d'appello aveva già affrontato la questione

  • art. 617 c.p.c.

    Prevede l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il terzo pignorato ha interesse e legittimazione a proporre tale opposizione contro l'ordinanza di assegnazione

  • art. 5 legge 52/1991

    Attribuisce al cessionario che abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione la facoltà di opporre la cessione ai creditori del cedente che abbiano pignorato successivamente al pagamento con data certa; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione al caso concreto

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina il contributo unificato; la Corte ha disposto la verifica dell'ulteriore versamento da parte della ricorrente in base alle condizioni indicate

Massime di principio

  • Per contestare la competenza territoriale è necessario sollevare tutte le basi rilevanti (artt. 18-20 c.p.c.) e confrontarsi con la ratio della decisione di merito; omissioni procedurali indeboliscono il motivo
  • Quando crediti PA derivano da norme o accordi collettivi (es. d.P.R. 371/1998) la loro esistenza non dipende dalla forma scritta di un contratto privato tra PA e fornitore; la doglianza sulla forma vale solo se il credito si fonda su un contratto che richiede forma ad substantiam
  • Il terzo pignorato che ritenga illegittima una ordinanza di assegnazione dovrebbe valutare l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) come rimedio appropriato, oltre ad acquisire tempestivamente e documentare i pagamenti e le notifiche relative alla cessione del credito
  • La cessione di crediti futuri può essere opponibile ai successivi pignoramenti se il cessionario ha pagato il corrispettivo con data certa, ai sensi dell'art. 5 legge 52/1991; è cruciale la prova del pagamento e della data certa
  • In appello e in cassazione i motivi devono confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e fornire documentazione/argomenti specifici: rilievi generici o apodittici sono destinati a fallire

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