Cassazione Civile, Sentenza n. 19710/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
E-Distribuzione impugna la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività. Il nodo centrale era se il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 fosse applicabile alle controversie avanti il giudice di pace e, conseguentemente, quale fosse il rimedio esperibile (ricorso per cassazione contro ordinanza ex art. 14 oppure appello ex rito ordinario). E-Distribuzione denunciava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la decisione inappellabile in virtù di una presunta applicazione del rito speciale e aveva violato il principio di apparenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di E-Distribuzione, ha cassato la sentenza del Tribunale e ha rinviato ad altro giudice del Tribunale di Taranto per esaminare nel merito l'appello e l'opposizione di E-Distribuzione. La Corte ha ritenuto che, se il giudice del merito ha espressamente dichiarato l'inapplicabilità dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 alla fattispecie, la scelta del rito non può ritenersi consapevole e quindi non può produrre la conseguenza che la decisione sia esclusivamente impugnabile con i mezzi previsti dal rito speciale; inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce l'applicabilità dell'art. 14 anche ai procedimenti avanti il giudice di pace, ma ha stabilito che qui l'elemento decisivo è il tenore sostanziale e dichiarato del provvedimento del giudice di pace. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150
art. 14 D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150
Disciplina il rito sommario speciale per la liquidazione delle spettanze del difensore. La Corte conferma che il rito può applicarsi anche ai procedimenti avanti il giudice di pace (richiamando precedente giurisprudenza), ma sottolinea che se il giudice di merito dichiara espressamente l'inapplicabilità dell'art. 14 la decisione deve essere impugnata secondo il rito ordinario, perché la forma del provvedimento rileva solo se frutto di una scelta consapevole
art. 641 c.p.c. e art. 645 c.p.c.
art. 641 c.p.c.; art. 645 c.p.c.
Norme sul procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e relativi termini. Nel caso il Giudice di Pace aveva dichiarato l'opposizione tardiva rispetto ai termini di notifica previsti da tali articoli; la Corte ha però evidenziato che tale valutazione va letta alla luce della qualificazione del rito svolta dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale. La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo proposto sotto questo numero nonostante la formulazione, perché il vizio dedotto era chiaro e univoco
art. 323 c.p.c.; art. 339 c.p.c.
Richiamati nel ricorso come norme processuali rilevanti nella contestazione del procedimento; nella decisione hanno funzione di riferimento alle norme di diritto processuale che si assumevano violate nell'istruttoria e nella decisione di merito
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. Sez. 2, sent. n. 8929/2023; Cass. Sez. U., sent. n. 390/2011; altre pronunce citate
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui l'art. 14 si applica anche al giudice di pace e il principio di apparenza: la forma adottata dal giudice rileva se espressione di una scelta consapevole. Tuttavia, se il giudice dichiara espressamente l'inapplicabilità dell'art. 14, non può farsi valere la forma per cambiare il regime impugnatorio
Massime di principio
- Il regime di impugnazione dipende non solo dalla forma esterna del provvedimento ma dalla scelta consapevole del giudice; se il giudice dichiara esplicitamente l'inapplicabilità di un rito speciale, la parte deve impugnare secondo il rito indicato dal contenuto sostanziale del provvedimento
- Il principio di apparenza opera quando la forma del provvedimento può essere ragionevolmente intesa come scelta consapevole del giudice; non può invece produrre effetti se la decisione contiene espressioni inequivoche circa l'inapplicabilità del rito speciale
- L'applicabilità dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 ai procedimenti avanti il giudice di pace è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, ma ciò non esclude che il giudice possa decidere secondo il rito ordinario se lo dichiara esplicitamente
- Per evitare incertezze e spreco di risorse, l'interpretazione favorevole alla certezza dei rimedi impugnatori impone che la scelta del rimedio segua la qualificazione sostanziale del provvedimento e non la sola forma quando questa sia contraddetta dal contenuto
- Errori formali nella indicazione del motivo di cassazione (ad es. richiamo al comma n. 3 anziché n. 4) non determinano automaticamente inammissibilità se dal testo emerge chiaramente il vizio dedotto
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