Cassazione Civile, Sentenza n. 19704/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da E-Distribuzione avverso l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo. La questione centrale riguardava l'applicabilità del rito sommario speciale di cui all'art. 14 D.lgs. 150/2011 ai procedimenti avanti il giudice di pace e, conseguentemente, quale fosse il regime di impugnazione competente (impugnazione prevista dal rito speciale ovvero appello ordinario), con rilievo anche sulla presunta tardività della notifica dell'opposizione ai sensi degli artt. 641 e 645 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, perché esamini nel merito i motivi di appello e l'opposizione di E-Distribuzione. La Corte ha ritenuto che, nonostante la giurisprudenza aver affermato l'applicabilità dell'art. 14 D.lgs. 150/2011 anche al giudice di pace, nel caso concreto il Tribunale aveva espresso chiariamente la non applicabilità del rito speciale e dunque la decisione era appellabile secondo il rito ordinario; perciò l'adozione della forma ordinatoria risultava prevalente rispetto alla forma apparente del provvedimento. La Corte ha inoltre precisato che l'indicazione numerica della norma di vizio nell'art. 360 c.p.c. non è, di per sé, motivo di inammissibilità se il motivo è chiaro.
Norme richiamate
D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, art. 14
Disciplina il rito sommario speciale per la liquidazione delle spettanze del difensore; la Corte ricorda la sua applicabilità ai procedimenti avanti il giudice di pace (con riferimento a Cass. n.8929/2023) ma precisa che l'impugnazione dipende dalla scelta consapevole del giudice circa l'adozione del rito.
Codice di procedura civile, art. 641
Fissa il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo; è centrale nel giudizio sulla tempestività della notifica dell'opposizione.
Codice di procedura civile, art. 645
Regole sul deposito e sulla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo; richiamato in relazione alla presunta tardività dell'opposizione.
Codice di procedura civile, art. 360 co.1 n.3
Vizio di interpretazione o di applicazione di norme di diritto invocato nel ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo formulato in modo chiaro e quindi ammissibile anche se non indicato con la precisa numerazione prevista.
Codice di procedura civile, artt. 323 e 339
Norme processuali richiamate nel ricorso per inquadrare il vizio procedurale dedotto; utilizzate per contestare il corretto svolgimento del procedimento.
Codice di procedura civile, art. 385 co.3
Norma richiamata dalla Corte per delegare al giudice del rinvio la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Giurisprudenza rilevante: Cass. Sez. 2, sentenza n. 8929/2023; Cass. Sez. U., sentenza n. 390/2011
Cass. Sez. 2 n. 8929/2023; Cass. Sez. U. 11-1-2011 n. 390
La giurisprudenza ha affermato l'applicabilità dell'art. 14 D.lgs. 150/2011 anche ai giudizi avanti il giudice di pace e il principio di apparenza secondo cui il rimedio dipende dal rito effettivamente applicato; la Corte qui chiarisce però che il principio di apparenza opera solo quando la forma del procedimento esprima una scelta consapevole del giudice; se il giudice ha espressamente escluso l'applicazione del rito speciale, prevale la qualificazione sostanziale e il rimedio ordinario.
Massime di principio
- Per individuare il conforme rimedio impugnatorio (ordinario o quello speciale ex art. 14 D.lgs. 150/2011) rileva la forma del provvedimento solo se essa risulta da una scelta consapevole del giudice, anche se implicita; se il giudice esprime chiaramente che il rito speciale non si applica, la decisione è appellabile secondo il rito ordinario.
- Il principio di apparenza non consente di imporre all'interessato un rimedio diverso da quello coerente con il contenuto sostanziale della decisione; pertanto, in presenza di contraddizione tra forma e contenuto del provvedimento, prevale quest'ultimo per la determinazione dell'impugnazione.
- L'applicabilità dell'art. 14 D.lgs. 150/2011 ai procedimenti avanti il giudice di pace è stata riconosciuta dalla Cassazione; quindi in casi analoghi va valutato se il giudice abbia inteso o meno applicare il rito speciale.
- Se il provvedimento contiene una dichiarazione espressa di inapplicabilità del rito speciale o una motivazione che rende evidente la scelta per il rito ordinario, la parte deve proporre il rimedio ordinario (es. appello) e non il rimedio proprio del rito speciale.
- Nella redazione del ricorso in Cassazione non è in genere decisivo l'errata indicazione numerica del comma dell'art. 360 c.p.c. purché il motivo sia formulato in modo chiaro e univoco.
- Prassi consigliata: verificare attentamente il contenuto e la forma del provvedimento impugnato; se vi è contrasto o ambiguità sulla qualificazione del rito adottato, privilegiare l'impugnazione che tutela meglio la conservazione del diritto di difesa (in caso di dubbio proporre l'impugnazione ordinaria o valutare tempestivamente entrambe le opzioni).
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