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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19712/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla tempestività di un'istanza di rimborso IVA presentata dalla società resistente per versamenti relativi all'anno 2009. L'Amministrazione sosteneva che il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 decorresse dalla data di versamento (o dalla data di emissione della fattura), rendendo così l'istanza tardiva. La contribuente invece aveva proposto l'istanza dopo la definizione dell'accertamento con adesione e la CTR aveva ritenuto che il presupposto per la restituzione fosse sorto al momento della definizione dell'accertamento, quindi l'istanza era tempestiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la pronuncia della CTR. Ha ritenuto che, in quella specifica situazione, il presupposto per il diritto al rimborso sia sorto successivamente al versamento dell'IVA, precisamente con la definizione dell'accertamento con adesione che ha definitivamente accertato l'erronea applicazione dell'imposta. Alla luce del principio di neutralità dell'IVA e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (in particolare C-427/10 Banca Antoniana Veneta e altri precedenti), la normativa interna deve consentire al cedente/prestatore di chiedere il rimborso entro due anni dalla definitiva accertazione che ha reso certo il diritto alla restituzione, purché il rischio di perdita di gettito sia neutralizzato. Ne consegue che l'istanza presentata dalla società entro due anni dalla definizione dell'accertamento era tempestiva e il rigetto in primo grado veniva annullato confermando l'accoglimento in appello.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    Il termine biennale decorre, di regola, dal pagamento, ma se il presupposto per la restituzione nasce successivamente (es. per effetto di un atto amministrativo che determina definitivamente l'indebito) il termine decorre da quel momento; nella fattispecie il presupposto è sorto con la definizione dell'accertamento con adesione.

  • art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972

    testo citato in sentenza (disposizione introdotta dopo i fatti in causa e non applicabile ratione temporis)

    La disposizione regola la restituzione dell'imposta non dovuta e prevede taluni casi tipizzati per il decorso del termine decadenziale; nel caso concreto non è applicabile per ragioni temporali, ma conferma l'indirizzo secondo cui il termine può decorrere dall'avvenuta restituzione al cessionario/committente quando l'errore è accertato definitivamente.

  • Principio di neutralità IVA (diritto dell'Unione Europea e giurisprudenza CGUE)

    Il diritto dell'Unione impone che l'IVA non graviti sul cedente/prestatore quando essa è indebitamente fatturata; gli Stati membri devono prevedere strumenti che consentano il rimborso all'operatore economico quando, per ragioni oggettive, questi non può ottenere la restituzione dal proprio cliente. Tale principio giustifica un decorso del termine interno dal momento in cui il diritto al rimborso diventa certo in seguito ad atto amministrativo definitivo.

  • Giurisprudenza CGUE rilevante (es. C-427/10 Banca Antoniana Veneta; C-454/98 Schmeink; sentenze Cilfit, Simmenthal, Factortame e altre richiamate)

    Le sentenze affermano il principio di effettività del diritto comunitario, l'obbligo di interpretare il diritto interno in conformità e che gli Stati non possono lasciare il soggetto privo della possibilità di ottenere il rimborso a causa del comportamento delle autorità nazionali o di termini interni incompatibili con la tutela effettiva del diritto comunitario.

Massime di principio

  • Il termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso IVA decorre normalmente dal versamento, ma decorre dall'evento successivo che costituisce il presupposto del diritto alla restituzione se tale presupposto nasce dopo il versamento (es. atto amministrativo definitivo che riclassifica le operazioni).
  • Se l'Amministrazione fiscale, con un atto definitivo (es. accertamento con adesione), stabilizza retroattivamente l'indebita applicazione dell'IVA, il contribuente cedente/prestatore può considerare sorto il diritto al rimborso al momento di tale atto; la relativa domanda è tempestiva se proposta entro due anni da quella data.
  • Il principio di neutralità dell'IVA e la giurisprudenza della Corte di Giustizia impongono allo Stato di non operare regole interne che, di fatto, privino il soggetto del rimborso quando il comportamento dell'Amministrazione ha reso impossibile o eccessivamente difficile ottenere la restituzione dai clienti.
  • La regolarizzazione dell'IVA indebitamente fatturata può essere subordinata alla neutralizzazione del rischio di perdita di gettito: quando tale rischio sia effettivamente eliminato (anche tramite un atto amministrativo), l'Amministrazione non può sottrarre discrezionalmente il diritto al rimborso.
  • Per questioni analoghe è necessario valutare la rilevanza temporale delle norme intervenute successivamente (es. art. 30-ter DPR 633/1972) e verificare la applicabilità ratione temporis; ma il principio guida rimane che il termine decorre dal momento in cui il diritto alla restituzione è definitivamente instaurato.
  • In caso di dubbio, il contribuente dovrebbe documentare che il rischio di perdita di gettito è stato eliminato o che l'accertamento amministrativo ha reso certo il diritto alla restituzione, così da far decorrere il termine biennale da tale momento.

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