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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19714/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

E-Distribuzione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso l'ordinanza del Giudice di Pace, ritenendo applicabile il rito sommario speciale dell'art.14 D.lgs. 150/2011 e quindi inappellabile la decisione. Il ricorso in Cassazione denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale (art.360 n.3 c.p.c. richiamato) e contesta la qualificazione del rito e del conseguente rimedio impugnatorio, sostenendo che la sentenza ha erroneamente escluso la possibilità di proporre appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza del Tribunale e rinviando il procedimento al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato per esaminare il merito dell'appello e dell'opposizione. La Corte ha ritenuto che, sebbene il giudice di pace avesse adottato la forma procedimentale prevista dall'art.14 D.lgs.150/2011, il Tribunale aveva dichiarato espressamente l'inapplicabilità di tale rito; tale contraddizione esclude che la scelta del rito fosse consapevole e quindi non può far valere il principio di apparenza a favore dell'irricevibilità dell'appello. La Corte ha inoltre rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'imprecisione nella indicazione del comma di cui all'art.360, ritenendo comunque esplicito il vizio denunciato. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio decida anche sulle spese di legittimità ai sensi dell'art.385 co.3 c.p.c.

Norme richiamate

  • D.lgs. 1 settembre 2011 n.150, art.14

    La Corte afferma che il rito sommario speciale dell'art.14 si applica anche ai procedimenti davanti al giudice di pace (giurisprudenza Cass. 8929/2023). Tuttavia, se il giudice del merito dichiara espressamente l'inapplicabilità dell'art.14 e decide secondo il rito ordinario, l'impugnazione deve essere quella ordinaria (appello) e non il rimedio proprio dell'art.14; il principio di apparenza opera solo quando la scelta del rito da parte del giudice sia consapevole e non contraddittoria.

  • Codice di procedura civile, art. 641

    Riferimento al termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo; la decisione contestata aveva rilevato una tardività basata su criteri di notificazione e termini previsti dagli artt.641/645 c.p.c., ma la Corte ritiene che la valutazione della tempestività debba tenere conto della qualificazione processuale effettivamente adottata dal giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 645

    Collegato all'art.641 per il termine di opposizione; la sentenza di merito aveva ritenuto l'opposizione notificata oltre il termine, ma la Corte ha ritenuto che, data l'espressa dichiarazione di inapplicabilità dell'art.14, la controversia doveva seguire il rito ordinario e la decisione di inammissibilità per tardività non fosse congrua senza riesame del merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360 co.1 n.3

    Utilizzato dalla ricorrente come base per il motivo di cassazione (violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale). La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se la ricorrente aveva indicato il comma n.3 anziché n.4, in quanto il vizio denunciato era esplicito e univoco.

  • Codice di procedura civile, art. 380-bis

    La causa era stata avviata alla trattazione camerale ex art.380-bis c.p.c.; la questione sollevata è stata ritenuta di rilevanza nomofilattica, giustificando rinvio alla pubblica udienza.

  • Codice di procedura civile, art. 385 co.3

    La Corte dispone che il giudice del rinvio statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi di questa disposizione.

  • Legge 13 giugno 1942 n.794 (artt.28 e ss.)

    Riferimento storico alla disciplina delle spettanze del difensore e alla giurisprudenza che, anche dopo il recepimento nell'art.14 d.lgs.150/2011, considera rilevante la forma del provvedimento per determinare il rimedio impugnatorio.

  • Giurisprudenza significativa (Cass. S.U. 11-1-2011 n.390; Cass. Sez. 2 29-3-2023 n.8929; altre menzionate)

    La Corte richiama consolidati principi giurisprudenziali: il principio di apparenza (la forma del provvedimento incide sul rimedio se la scelta del rito è consapevole); inoltre la più recente giurisprudenza ha affermato l'applicabilità dell'art.14 anche ai giudizi del giudice di pace.

Massime di principio

  • Il rimedio impugnatorio si determina in primo luogo dalla forma consapevole scelta dal giudice: se il giudice adotta esplicitamente il rito ordinario (anche se usa formalmente la forma prevista dall'art.14), l'impugnazione è quella ordinaria (appello).
  • Il principio di apparenza consente di far valere il rito che esteriormente sembra applicato solo quando la scelta del rito da parte del giudice sia reale e non contraddittoria; una dichiarazione espressa di inapplicabilità del rito speciale esclude l'operatività del principio.
  • L'applicabilità dell'art.14 D.lgs.150/2011 ai procedimenti avanti il giudice di pace è stata riconosciuta dalla giurisprudenza; tuttavia la qualificazione del rito resta imprescindibile per stabilire il rimedio impugnatorio.
  • Errori formali nella indicazione della norma di cassazione (es. art.360 n.3 vs n.4) non determinano automaticamente l'inammissibilità del ricorso se il motivo è chiaro ed esplicito sui vizi denunciati.
  • Nel caso di contraddizione tra la forma del provvedimento e la dichiarazione di inapplicabilità del rito speciale, l'interesse alla certezza dei mezzi impugnatori e all'economia processuale impone di consentire l'impugnazione ordinaria piuttosto che obbligare la parte a impugnazioni cautelative alternative.
  • Va sempre verificata la tempestività dell'impugnazione rispetto ai termini applicabili in funzione del rito concretamente ritenuto applicabile dal giudice; la valutazione della tempestività può richiedere un riesame del merito procedimentale da parte dell'organo di rinvio.

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