Cassazione Civile, Ordinanza n. 26310/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a due cartelle di pagamento concernenti crediti IVA e di imposta per gli anni d'imposta 2014 e 2012, nonché a un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011. La società contribuente aveva ottenuto il rigetto del proprio ricorso in primo grado e, in appello, aveva contestato la regolarità della notifica degli atti prodromici e dell'intimazione. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa pronuncia, per non essersi confrontata con le censure sulla notificazione; 2) violazione dell'art. 26 del d.P.R. 600/1973, per avere ritenuto valida la notifica a mezzo PEC delle cartelle senza prova che l'indirizzo usato corrispondesse a quello risultante dai pubblici elenchi; 3) violazione delle norme sulla notificazione via PEC e del CAD, assumendo che la notificazione fosse legittima solo se eseguita da un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi; 4) carenza di firma digitale sulle cartelle notificate, con dedotta violazione delle norme sul documento informatico e dell'art. 2702 c.c., sostenendo che l'assenza di sottoscrizione rendesse invalido l'atto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata, pur sintetica, contiene una duplice ratio decidendi: da un lato l'inammissibilità della censura sulla mancata notifica degli atti prodromici, in quanto nuova rispetto al primo grado; dall'altro, la regolare notificazione delle cartelle via PEC e dell'avviso di accertamento a mezzo posta. Tale motivazione è ritenuta sufficiente e non apparente, e non sussiste omessa pronuncia. Conseguentemente, i restanti motivi sono dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché non è più utilmente aggredita una delle autonome rationes poste a base della decisione. La ricorrente è inoltre condannata alle spese, a ulteriori somme per responsabilità aggravata e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato quale parametro per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutte le questioni quando la motivazione adottata è incompatibile con l'accoglimento delle censure
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca il minimo costituzionale e non consente di comprendere le ragioni della decisione
la motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione delle cartelle a mezzo PEC
art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione telematica
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione telematica
art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento
artt. 6-ter e 6-quinquies d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla notificazione via PEC e sui pubblici elenchi
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notificazione
artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamati dalla ricorrente per contestare la validità del documento informatico privo di firma digitale
richiamato dalla ricorrente per assimilare il documento informatico non firmato a un atto cartaceo privo di sottoscrizione
richiamato per la definizione anticipata e per la condanna ex art. 96 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente dopo la proposta di definizione anticipata
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
base della condanna per responsabilità aggravata pronunciata dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione; una motivazione sintetica ma chiara, che esponga una o più rationes decidendi, soddisfa il minimo costituzionale.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione resa dal giudice di merito è logicamente incompatibile con l'accoglimento delle questioni dedotte dalle parti.
- Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il rigetto del motivo diretto contro una di esse rende difettoso di interesse l'esame degli ulteriori motivi che non scalfiscono la ratio già consolidata.
- Nel contenzioso sulla riscossione, la deduzione in appello della mancata notificazione di atti prodromici può essere ritenuta nuova se non proposta in primo grado.
- La validità della notificazione a mezzo PEC non viene esclusa per il solo fatto che l'indirizzo utilizzato non sia specificamente indicato dalla parte nel ricorso; la censura deve investire in modo puntuale la regolarità della notificazione e il relativo accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- L'assenza di firma digitale sugli atti notificati non determina, di per sé, l'invalidità della notificazione o dell'atto, se la Corte di merito abbia comunque accertato la regolare formazione e notificazione del documento secondo le forme previste.
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