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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26305/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da una cartella di pagamento relativa a IVA per l'anno d'imposta 2012, emessa a seguito di controllo automatizzato. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo non applicabile la disciplina sulla comunicazione bonaria omessa nei casi di dichiarazione omessa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte ha deciso la causa su una questione pregiudiziale di tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata. Nel calcolo del termine la Corte ha considerato cumulabili la sospensione feriale dei termini processuali e la sospensione straordinaria dovuta all'emergenza Covid-19; applicando tali sospensioni, il termine per notificare il ricorso scadeva il 12 ottobre 2020, mentre la notifica è avvenuta il 13 ottobre 2020. Conseguentemente la Corte non ha esaminato i motivi di ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso per cassazione va computato tenendo conto cumulativamente delle sospensioni dei termini processuali previste dalla sospensione feriale e dalla normativa emergenziale Covid-19, quando entrambe siano applicabili.
  • La notifica del ricorso eseguita anche un solo giorno oltre la scadenza del termine semestrale, così come prorogato dalle sospensioni applicabili, determina l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi.
  • Quando il ricorso per cassazione, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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