Cassazione Civile, Ordinanza n. 26305/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da una cartella di pagamento relativa a IVA per l'anno d'imposta 2012, emessa a seguito di controllo automatizzato. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo non applicabile la disciplina sulla comunicazione bonaria omessa nei casi di dichiarazione omessa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte ha deciso la causa su una questione pregiudiziale di tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata. Nel calcolo del termine la Corte ha considerato cumulabili la sospensione feriale dei termini processuali e la sospensione straordinaria dovuta all'emergenza Covid-19; applicando tali sospensioni, il termine per notificare il ricorso scadeva il 12 ottobre 2020, mentre la notifica è avvenuta il 13 ottobre 2020. Conseguentemente la Corte non ha esaminato i motivi di ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato solo per segnalare, secondo la sentenza di merito, la base del controllo automatizzato; la Corte precisa però che si trattava rectius di art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia IVA.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È la norma corretta indicata dalla Corte come base del controllo automatizzato in materia di IVA.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Ha disposto una sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19, da cumulare con la sospensione feriale.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
È stata richiamata insieme alla normativa emergenziale per computare la sospensione dei termini processuali dovuta alla pandemia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione va computato tenendo conto cumulativamente delle sospensioni dei termini processuali previste dalla sospensione feriale e dalla normativa emergenziale Covid-19, quando entrambe siano applicabili.
- La notifica del ricorso eseguita anche un solo giorno oltre la scadenza del termine semestrale, così come prorogato dalle sospensioni applicabili, determina l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi.
- Quando il ricorso per cassazione, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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