Cassazione Civile, Ordinanza n. 26304/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto, sulla base di quanto dedotto da entrambe le parti e documentato in atti, dell'intervenuto accordo conciliativo tra le parti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo superfluo l'esame dei quattro motivi di ricorso, e ha disposto la compensazione delle spese processuali come richiesto dalle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2015, ma sia la CTP sia la CGT di secondo grado avevano respinto le sue domande. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, il cui contenuto specifico non è però riportato nel testo. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato una nota con allegato accordo conciliativo intervenuto con l'Agenzia delle entrate e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Norme richiamate
ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale
la costituzione dell'Agenzia delle entrate è stata effettuata solo per l'eventuale partecipazione all'udienza orale, senza incidere sul merito della controversia.
Massime di principio
- Quando nel giudizio di cassazione interviene un accordo conciliativo tra le parti e tale circostanza è documentata in atti, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere rende superfluo il vaglio delle censure proposte in cassazione, perché viene meno l'interesse alla decisione sul merito della lite.
- In presenza di richiesta concorde delle parti, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali al dichiararsi della cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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