Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2013, con recupero a tassazione di costi asseritamente non documentati per euro 462.236,73. La contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo correttamente esclusa la ripresa relativa a costi per servizi infragruppo sulla base di fatture, contratto di servizi con due società del gruppo e dichiarazioni dei lavoratori attestanti l'effettiva erogazione dei servizi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente della sentenza regionale, per mancata specificazione delle ragioni del convincimento sull'effettività dei servizi; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per erroneo riconoscimento della certezza e inerenza dei costi e per inversione dell'onere della prova; 3) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, per l'uso di dichiarazioni di dipendenti come prova, in asserita violazione del divieto di prova testimoniale nel processo tributario; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifici rilievi dell'avviso di accertamento relativi a quote di ammortamento dell'avviamento, altri oneri pluriennali e indetraibilità di IVA per euro 87.000,00.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente perché indicava le prove poste a fondamento del convincimento e consentiva di individuare la ratio decidendi; ha accolto il secondo motivo, chiarendo che nei costi infragruppo la deducibilità richiede la prova dell'effettiva utilità per la beneficiaria, utilità obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata, e che tale accertamento era stato omesso dal giudice di merito; ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha accolto il quarto motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR su alcuni rilievi dell'avviso di accertamento già non decisi dalla CTP e riproposti in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non rende percepibili le ragioni della decisione; nel caso concreto la CTR aveva indicato le prove utilizzate e quindi il vizio non sussisteva.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il principio di inerenza non coincide con la mera correlazione costi-ricavi, ma richiede che il costo sia riferibile all'esercizio dell'impresa.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare esistenza, natura e inerenza del costo grava sul contribuente che ne chiede la deduzione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione presuntiva e probatoria dei fatti posti a base della deduzione del costo.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    È invocato per censurare l'utilizzo di dichiarazioni dei dipendenti; il motivo è però rimasto assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutti i motivi e capi devoluti; l'omessa pronuncia su alcuni rilievi dell'avviso integra vizio di nullità.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il richiamo è funzionale alla disciplina della deducibilità dei costi d'impresa e del principio di inerenza.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la sentenza indica gli elementi probatori valorizzati, il vizio non ricorre.
  • In materia di deducibilità dei costi, il principio di inerenza ha natura qualitativa: il costo è deducibile solo se riferibile all'attività d'impresa, anche indirettamente o in proiezione futura, mentre la mera convenienza economica o la misura quantitativa non definiscono da sole l'inerenza.
  • Per i costi infragruppo, la deducibilità presuppone che la società beneficiaria provi l'effettiva utilità del servizio ricevuto, utilità che deve essere obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.
  • L'onere della prova dell'esistenza del costo e della sua inerenza grava sul contribuente; l'Amministrazione finanziaria può contestare tali elementi anche valorizzando incongruità o antieconomicità come indici sintomatici di non inerenza.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello o su specifiche riprese impositive dedotte in giudizio integra vizio di nullità della sentenza e impone cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.