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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata decisione sul merito del motivo di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che i fabbricati urbani formalmente venduti non fossero il vero oggetto della compravendita, individuandolo invece nel terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, con conseguenti recuperi a fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate. In cassazione l'Agenzia aveva proposto un unico motivo di ricorso. Successivamente, però, entrambe le parti hanno depositato istanza di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, con prova dell'integrale versamento del dovuto da parte del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato quale base normativa per la definizione agevolata della lite tributaria che ha determinato la cessazione della materia del contendere

  • l. 17 dicembre 2018, n. 136

    citata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

  • IRPEF

    imposta oggetto dell'avviso di accertamento

  • IRAP

    imposta oggetto dell'avviso di accertamento

  • IVA

    imposta oggetto dell'avviso di accertamento

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria viene validamente definita mediante procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'integrale versamento del dovuto, comprovato nel giudizio di legittimità, è elemento idoneo a far prendere atto della definizione della controversia e a impedire la decisione sul merito del ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese seguono la regola indicata dalla Corte e restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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