Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata decisione sul merito del motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che i fabbricati urbani formalmente venduti non fossero il vero oggetto della compravendita, individuandolo invece nel terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, con conseguenti recuperi a fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate. In cassazione l'Agenzia aveva proposto un unico motivo di ricorso. Successivamente, però, entrambe le parti hanno depositato istanza di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, con prova dell'integrale versamento del dovuto da parte del contribuente.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato quale base normativa per la definizione agevolata della lite tributaria che ha determinato la cessazione della materia del contendere
citata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018
IRPEF
imposta oggetto dell'avviso di accertamento
IRAP
imposta oggetto dell'avviso di accertamento
IVA
imposta oggetto dell'avviso di accertamento
Massime di principio
- Quando la lite tributaria viene validamente definita mediante procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'integrale versamento del dovuto, comprovato nel giudizio di legittimità, è elemento idoneo a far prendere atto della definizione della controversia e a impedire la decisione sul merito del ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese seguono la regola indicata dalla Corte e restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26304/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26305/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26306/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_civile · 29 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26308/2025 del 29/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →