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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da quattro avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011: uno notificato alla società per IRAP e IVA e tre notificati ai soci per IRPEF in imputazione pro quota del maggior reddito. Secondo la ricostruzione riportata, l’Ufficio aveva rideterminato i ricavi della società e, di riflesso, il reddito dei soci. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che l’accertamento era stato effettuato mediante studi di settore e che, nel contraddittorio, i contribuenti avevano prodotto documenti non valutati dall’Amministrazione. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente qualificato l’accertamento come fondato sugli studi di settore e abbia valorizzato elementi privi di rilievo probatorio omettendo di esaminare le deduzioni e i documenti dell’Ufficio; con il secondo deduce violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non abbia considerato che la pretesa si fondava sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato a seguito del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo nei limiti della motivazione apparente, dichiara assorbito il secondo motivo e le ulteriori censure. Rileva che la motivazione della CTR non rende percepibili le ragioni della decisione: non chiarisce perché un accertamento induttivo conseguente alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi sia stato ricondotto agli studi di settore e non indica quali documenti dei contribuenti siano stati considerati né per quali ragioni siano stati ritenuti idonei a vincere le presunzioni dell’Ufficio. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui la motivazione apparente come error in procedendo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per asserita pronuncia su presupposti fattuali e argomentativi non corretti o mancato esame delle difese rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali e dell’onere probatorio.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base dell’accertamento induttivo; la censura sosteneva che la CTR non ne avesse considerato la corretta applicazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova e di valutazione delle presunzioni e delle prove documentali.

  • Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016

    richiamata per definire la motivazione apparente come causa di nullità della sentenza.

  • Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016

    richiamata insieme ad altra giurisprudenza di legittimità sulla motivazione apparente e perplessa/incomprensibile.

  • Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014

    richiamata per precisare che la semplice insufficienza della motivazione non è più sindacabile, mentre è denunciabile la contraddittorietà solo se si traduce in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Massime di principio

  • Sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente quando il testo della decisione, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni del decisum né di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice.
  • È motivazione apparente anche quella che si limita ad affermazioni generiche o assertive, senza indicare quali fatti, documenti o ragioni giustifichino l’accoglimento o il rigetto delle difese delle parti.
  • In sede di legittimità il vizio di motivazione denunciabile come nullità ricorre solo quando l’anomalia sia rilevabile dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con gli atti di causa.
  • Quando viene ravvisata una motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l’esame del merito o della corretta applicazione delle norme sostanziali.
  • Nel processo tributario, il giudice deve indicare in modo intellegibile sia la base dell’accertamento sia le ragioni per cui le prove offerte dal contribuente sono ritenute idonee o non idonee a superare la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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