Cassazione Civile, Ordinanza n. 16064/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere i contributi dovuti per l'anno 2011 in relazione all'iscrizione alla Gestione separata degli avvocati per i redditi prodotti nell'esercizio della libera professione. I giudici di merito avevano respinto la domanda dell'ente ritenendo la pretesa prescritta, perché il termine di prescrizione decorreva dalla scadenza fissata dal d.P.C.m. 6 giugno 2012 per il versamento degli importi dichiarati, e non era applicabile la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. per la sola omissione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi. In aggiunta, la Corte d'appello aveva ritenuto che il reddito 2011 fosse inferiore a 5.000 euro e quindi rientrasse nella fascia di esenzione ex art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. In cassazione l'INPS ha proposto due motivi: (1) violazione di varie disposizioni sulla Gestione separata e sull'obbligo contributivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'iscrizione e il contributo per il solo fatto del reddito annuo inferiore a 5.000 euro; (2) violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. e delle norme sul sistema dichiarativo e di riscossione, per non avere applicato la sospensione della prescrizione in ragione dell'omessa compilazione del quadro RR, che sarebbe indice di occultamento doloso del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente escluso l'inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti e quella ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che il ricorso era stato proposto prima del consolidarsi del successivo orientamento giurisprudenziale. Nel merito, ha ritenuto infondato il secondo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non determina automaticamente un occultamento doloso del debito tale da sospendere la prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.; l'INPS non aveva inoltre allegato ulteriori circostanze fattuali idonee a provare il dolo. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi e il secondo motivo era infondato, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché anche un suo eventuale accoglimento non avrebbe comunque travolto la decisione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'INPS alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Richiamato dall'INPS per fondare l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dall'INPS in tema di disciplina della contribuzione alla Gestione separata.
Richiamato dall'INPS per la rilevanza dei redditi da lavoro autonomo ai fini contributivi.
artt. 10, 11 e 20 L. n. 576/1980
Richiamati dall'INPS in relazione al regime previdenziale degli avvocati.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La Corte d'appello lo aveva valorizzato per affermare che il reddito 2011 inferiore a 5.000 euro rientrava nella fascia di esenzione; la Cassazione non affronta nel merito tale ratio perché il ricorso viene comunque respinto.
art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003
Richiamato dall'INPS nel quadro normativo sull'obbligo contributivo.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta erronea ripartizione dell'onere della prova.
Richiamato dall'INPS in tema di decorrenza della prescrizione.
La Corte esclude che la sola mancata compilazione del quadro RR integri automaticamente un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere la prescrizione.
La Corte esclude l'inammissibilità del ricorso perché l'orientamento giurisprudenziale richiamato si era consolidato solo dopo la proposizione del ricorso.
Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione, implicita nel vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 12372/06
Richiamata come precedente sul difetto di interesse quando una ratio decidendi autonoma non sia attaccata con successo.
Cass. 37529/21
Richiamata come precedente conforme sul mancato automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito.
Cass. 28594/23
Richiamata come precedente conforme sul medesimo principio in tema di prescrizione e quadro RR.
d.P.C.m. 6 giugno 2012
Indicato come data di scadenza per il versamento degli importi dichiarati, rilevante per la decorrenza della prescrizione secondo i giudici di merito.
Massime di principio
- Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e il doloso occultamento del debito previdenziale: per applicare la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. occorrono ulteriori elementi fattuali che dimostrino il dolo.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma, il ricorso che colpisca solo una delle due rationes è inammissibile per difetto di interesse se l'altra ratio rimane intatta.
- In sede di legittimità, la deduzione di una sospensione della prescrizione per occultamento doloso richiede specifiche allegazioni di fatto idonee a superare l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- Il giudice di legittimità può escludere l'inammissibilità del ricorso quando il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sopravviene alla proposizione dell'impugnazione.
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