Cassazione Civile, Ordinanza n. 16051/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo operato dalla Cassa, a titolo di contributo di solidarietà, sul trattamento pensionistico corrisposto a un pensionato. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha dedotto la violazione della normativa che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e delle disposizioni sulla sostenibilità del sistema pensionistico, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà deliberato dalla Cassa; con il terzo ha censurato l'applicazione della prescrizione decennale, invocando quella quinquennale per il credito restitutorio. Il resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero rivolti contro un orientamento di legittimità ormai consolidato, secondo cui il contributo di solidarietà imposto da una cassa previdenziale privatizzata richiede una base legale espressa e non può essere autonomamente introdotto dall'ente quando la legge collega la legittimità degli atti alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine; ha inoltre ribadito che, per le somme indebitamente trattenute sulla pensione, opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale, perché il credito restitutorio non è liquidamente ed esigibilmente posto a disposizione del pensionato al momento della corresponsione dei ratei decurtati. La Corte ha anche escluso la liquidazione delle spese per tardività del controricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 alla Cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
base per dichiarare inammissibile il ricorso perché contrario a un orientamento consolidato della Corte
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento di definizione accelerata del ricorso
art. 360-bis c.p.c.
richiamato nel dispositivo quale norma che consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di giurisprudenza consolidata
art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994
richiamato come norma sull'autonomia delle casse privatizzate, invocata per sostenere la legittimità del prelievo
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale
richiamato dalla ricorrente a fondamento del contributo di solidarietà
art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995
richiamato quale fonte del potere degli enti previdenziali di adottare atti per l'equilibrio finanziario di lungo termine
art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006
richiamato nel quadro normativo relativo al sistema di riequilibrio delle casse previdenziali
art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013
interpretato come norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine
art. 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011
considerato come disposizione che pone i presupposti e la misura del contributo di solidarietà in via legale e prioritaria rispetto ai rimedi contingenti
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la censura contro l'orientamento consolidato
art. 23 Cost.
indicato come parametro che esige una base legale espressa per ogni prestazione patrimoniale imposta
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
artt. 2946 e 2948 c.c.
richiamati per sostenere l'applicazione della prescrizione quinquennale, respinta dalla Corte
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo
art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970
ritenuto non conferente perché dettato per le prestazioni erogate dall'INPS
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
art. 96, comma 3, c.p.c.
escluso il suo richiamo per l'ulteriore somma in ragione della tardività del controricorso
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un ente previdenziale privatizzato può imporre un contributo di solidarietà ai pensionati solo quando esista una specifica base legale che lo autorizzi; l'autonomia regolamentare non basta se la misura incide su prestazioni patrimoniali imposte.
- La finalità di equilibrio finanziario di lungo termine costituisce il parametro di legittimità degli atti degli enti previdenziali, ma non consente di giustificare contributi straordinari aventi natura provvisoria se essi non rientrano nelle misure strutturali previste dalla legge.
- Quando il pensionato ha ricevuto solo ratei decurtati e non l'importo pieno della prestazione, il credito restitutorio per le somme trattenute non è considerato liquidamente ed esigibilmente posto a sua disposizione; ne consegue l'applicazione della prescrizione decennale e non di quella quinquennale.
- Il richiamo a discipline dettate per l'INPS non è automaticamente estensibile alle casse professionali privatizzate, se la collocazione sistematica e la ratio della norma ne evidenziano l'ambito applicativo specifico.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre censure già più volte respinte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
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