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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16044/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato titolare di trattamento di vecchiaia erogato dalla cassa professionale dei dottori commercialisti aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulle rate di pensione, sostenendo che fossero state imposte in violazione della disciplina di legge e regolamentare richiamata, in particolare dell'art. 3 della l. n. 335/1995, come modificato e interpretato dalle successive leggi e dal d.l. n. 98/2011, nonché dell'art. 22 del regolamento della cassa e delle delibere attuative. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame della cassa. In cassazione la cassa articolava tre motivi: 1) violazione della normativa che consentirebbe agli enti privatizzati di adottare misure per l'equilibrio finanziario, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà regolamentare e il limite dell'autonomia normativa dell'ente; 2) in subordine, omessa applicazione del contributo di solidarietà ex lege dell'1% per il biennio 2012-2013 di cui all'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011; 3) erronea applicazione della prescrizione, che la cassa riteneva quinquennale anziché decennale per l'azione di ripetizione delle trattenute.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardivo il controricorso del pensionato, depositato oltre il termine di quaranta giorni ex art. 370 c.p.c., con conseguente inammissibilità della sua costituzione e mancata condanna alle spese. Nel merito, ha considerato infondati tutti e tre i motivi della cassa: il primo perché la giurisprudenza consolidata esclude che gli enti previdenziali privatizzati possano imporre trattenute su pensioni già determinate, essendo tali prelievi prestazioni patrimoniali riservate alla legge ex art. 23 Cost.; il secondo perché la disciplina del contributo ex lege per il 2012-2013 non opera automaticamente in presenza di regolamenti illegittimi e, in ogni caso, la cassa non aveva allegato né provato i presupposti richiesti; il terzo perché l'azione di restituzione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale, non quinquennale, difettando liquidità ed esigibilità del credito. Pur essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha applicato la sanzione di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine di quaranta giorni

    Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni è tardivo e determina l'inammissibilità della costituzione del controricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri degli enti previdenziali privatizzati, ma ritenuti non idonei a giustificare trattenute su pensioni già liquidate.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Non consente agli enti privatizzati di imporre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati in base ai criteri applicabili.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Norma richiamata insieme alla disciplina generale per sostenere la legittimità della manovra regolamentare, ma non idonea a superare il principio del pro rata secondo la Corte.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    Richiamato quale interpretazione autentica, ma non ritenuto sufficiente a legittimare il prelievo regolamentare sulle pensioni già maturate.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    La previsione del contributo di solidarietà ex lege dell'1% per il biennio 2012-2013 non opera automaticamente in sostituzione o sanatoria di regolamenti illegittimi; richiede specifici presupposti, compresa l'inerzia dell'ente, che devono essere allegati e provati.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia normativa e del contemperamento degli interessi previdenziali, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per ragionevolezza e uguaglianza del prelievo, ma non sufficiente a legittimare la trattenuta regolamentare.

  • art. 23 Cost.

    Le trattenute sui trattamenti pensionistici già determinati costituiscono prestazioni patrimoniali imposte, che possono essere introdotte solo dal legislatore.

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011

    Per il contributo dell'1% nel biennio 2012-2013 la Corte esclude automatismi applicativi e richiede prova dei presupposti legali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le censure, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004

    Base regolamentare del contributo di solidarietà contestato, ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con il limite della riserva di legge per le prestazioni patrimoniali.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 4/2008

    Atto attuativo della trattenuta, non idoneo a rendere legittimo il prelievo sulle pensioni già determinate.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 3 del 27 giugno 2013

    Atto attuativo successivo, anch'esso inidoneo a superare i limiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 10/2017

    Ulteriore delibera richiamata dalla ricorrente, ma non decisiva ai fini della legittimità del contributo.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La Corte non applica la prescrizione quinquennale perché l'azione di ripetizione non riguarda un credito liquido ed esigibile di natura periodica.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    Richiamato a sostegno della prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile alla ripetizione delle trattenute contestate.

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    Norma invocata sul tema prescrizionale, ma non accolta dalla Corte.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela previdenziale, senza incidere sull'esito della controversia.

  • art. 370 c.p.c.

    La tardività del controricorso impedisce la valida costituzione del resistente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Regola il procedimento accelerato e la proposta di definizione seguita dal Collegio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi senza ripetizione analitica.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Non applicato per difetto di valida costituzione del controricorrente e di condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, tramite regolamenti o delibere interne, trattenute su pensioni già liquidate quando tali prelievi incidano su trattamenti già determinati secondo i criteri legali applicabili; un prelievo di questo tipo è una prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legislativa espressa ex art. 23 Cost.
  • La previsione legislativa di un contributo di solidarietà per gli enti previdenziali non determina un automatismo sanante rispetto a prelievi regolamentari illegittimi: l'applicabilità della misura ex lege richiede la prova dei presupposti normativi specifici previsti dal legislatore.
  • L'azione di ripetizione delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà su pensioni indebitamente ridotte è soggetta a prescrizione decennale quando il credito non presenti i caratteri della liquidità ed esigibilità richiesti per la prescrizione quinquennale dei crediti periodici.
  • In sede di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile quando le questioni proposte sono già state risolte in modo conforme da un orientamento consolidato della Corte e i motivi non offrono elementi idonei a modificarlo.
  • La tardiva costituzione del controricorrente oltre il termine di quaranta giorni comporta l'inammissibilità della costituzione e impedisce la liquidazione delle spese in suo favore.

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MateriePensioni
RamiPrevidenza
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