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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16029/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato aveva chiesto di accertare l’illegittimità delle trattenute operate sulla propria pensione a titolo di contributo di solidarietà, contestando la legittimità del prelievo alla luce della normativa sul riassetto della previdenza dei professionisti e degli atti regolamentari della Cassa che avevano introdotto e prorogato il contributo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione di norme di legge, della Costituzione e delle disposizioni regolamentari interne, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà in funzione dell’equilibrio finanziario dell’ente; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’applicabilità del contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 per il biennio 2012-2013; (3) errata applicazione della prescrizione, che secondo la ricorrente sarebbe quinquennale e non decennale; (4) errata decorrenza degli interessi sulle somme trattenute, che la Cassa riteneva non dovessero decorrere da ciascun prelievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero infondati perché le questioni erano già state risolte in senso conforme da una giurisprudenza di legittimità consolidata: il contributo di solidarietà imposto da atti regolamentari della Cassa su pensioni già determinate è illegittimo perché costituisce una prestazione patrimoniale riservata alla legge; non opera automaticamente il contributo di solidarietà ex lege del d.l. 201/2011 in mancanza dei presupposti di applicazione, che devono essere allegati e provati dalla Cassa; l’azione di ripetizione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale; sugli importi da restituire spettano gli interessi legali dalla data di ciascun prelievo fino al pagamento effettivo. La Cassa è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e anche alle ulteriori somme previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, secondo quanto indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 3, legge n. 335/1995

    non consente agli enti previdenziali privatizzati di imporre, tramite atti regolamentari, trattenute su trattamenti pensionistici già determinati in base ai criteri applicabili, perché il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale riservata alla legge e deve rispettare il principio del pro rata.

  • art. 1, comma 763, legge n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme che avrebbero legittimato il contributo di solidarietà, ma ritenuto non idoneo a superare il consolidato orientamento di illegittimità del prelievo regolamentare.

  • art. 1, comma 488, legge n. 147/2013

    richiamato come norma di interpretazione autentica nel sistema invocato dalla Cassa, ma non ritenuto decisivo per mutare la soluzione sulla illegittimità del contributo regolamentare.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    non introduce un automatismo nell’applicazione del contributo di solidarietà ex lege ove siano illegittimi i regolamenti della Cassa; richiede specifici presupposti, in particolare l’inerzia dell’ente nell’adottare misure di riequilibrio, che devono essere allegati e provati.

  • art. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamati dalla Cassa a sostegno della propria autonomia normativa, ma non idonei a legittimare il contributo di solidarietà regolamentare su pensioni già liquidate.

  • art. 22 regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004

    norma regolamentare posta a base del contributo di solidarietà contestato, ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge per i prelievi patrimoniali.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 4/2008

    atto attuativo del contributo di solidarietà, richiamato come fonte del prelievo, ma ritenuto illegittimo nei limiti in cui incide su trattamenti pensionistici già determinati.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 3 del 27 giugno 2013

    atto di proroga del contributo di solidarietà, parimenti non idoneo a legittimare il prelievo in assenza di base legale sufficiente.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 10 del 2017

    ulteriore atto richiamato per la persistenza del contributo, ma non ritenuto sufficiente a superare l’illegittimità del prelievo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge, ma i motivi sono stati reputati infondati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la censura di nullità da omessa pronuncia, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere l’omessa pronuncia sul contributo di solidarietà ex lege; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, senza incidere sull’esito, che conferma la prescrizione decennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte ha ribadito la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma ritenuto non decisivo rispetto all’orientamento consolidato sulla prescrizione decennale.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    richiamato in tema di interessi sulle somme da restituire, senza accoglimento della tesi della Cassa.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato per la decorrenza degli interessi; la Corte ha confermato la decorrenza dalla data di ciascun prelievo.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la ripetizione di indebito e i relativi accessori; gli interessi sono stati riconosciuti dalla maturazione del diritto alla restituzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella gestione camerale e nella proposta di definizione accelerata; la Corte ha rilevato la conformità della decisione alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha applicato le ulteriori conseguenze sanzionatorie previste per la proposizione del ricorso, oltre alla condanna alle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni dei precedenti conformi senza ripeterle integralmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo; la Corte ha invece affermato che il contributo ha natura di prestazione patrimoniale riservata alla legge.

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione e sul quadro costituzionale della previdenza, senza mutare la soluzione adottata.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre o mantenere, con atti regolamentari o deliberativi, trattenute su pensioni già determinate che si traducano in un prelievo patrimoniale, perché l’imposizione di prestazioni patrimoniali è riservata alla legge e deve comunque rispettare il principio del pro rata.
  • Il contributo di solidarietà previsto dalla legge non opera automaticamente in ogni ipotesi di illegittimità dei regolamenti dell’ente: la sua applicazione richiede la dimostrazione dei presupposti normativamente richiesti, che devono essere specificamente allegati e provati dalla parte che lo invoca.
  • L’azione di ripetizione delle trattenute previdenziali illegittime è soggetta a prescrizione decennale quando il credito non presenti i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti per la prescrizione breve.
  • Sugli importi indebitamente trattenuti a titolo previdenziale gli interessi legali decorrono dalla data di ciascun prelievo, perché il credito previdenziale è unitario e gli accessori costituiscono parte integrante della prestazione dovuta.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato e non offre argomenti idonei a mutarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche nella sede camerale semplificata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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