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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16043/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato titolare di trattamento di vecchiaia erogato dalla cassa professionale aveva chiesto la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sulle rate pensionistiche a titolo di contributo di solidarietà, sostenendo che il prelievo fosse stato disposto in violazione della disciplina legale sul punto e dei principi in materia di tutela del trattamento pensionistico. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando illegittimo il contributo e condannando la cassa alla restituzione delle somme trattenute; la Corte d'appello aveva confermato. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme di legge e della disciplina regolamentare interna, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà in funzione dell'equilibrio finanziario dell'ente e dell'autonomia regolamentare della cassa; 2) in subordine, erronea applicazione della prescrizione, ritenendo dovesse valere il termine quinquennale e non quello decennale; 3) in ulteriore subordine, erronea decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, che secondo la ricorrente non avrebbero dovuto decorrere da ciascun prelievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata a un orientamento giurisprudenziale consolidato: il contributo di solidarietà imposto da una cassa previdenziale privatizzata su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili è illegittimo, perché si traduce in una prestazione patrimoniale riservata alla legge; l'azione di ripetizione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale, non essendo il credito connotato da liquidità ed esigibilità tali da giustificare il termine quinquennale; sugli importi da restituire spettano gli interessi legali dalla data di ciascun prelievo fino al pagamento. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché all'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. e alla sanzione prevista dall'art. 380-bis c.p.c., oltre agli ulteriori importi ex d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia normativa e gestionale della cassa privatizzata

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    considerato nel quadro normativo sul contributo di solidarietà e sul principio del pro rata

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    invocato come modifica della disciplina previdenziale rilevante per la legittimità del prelievo

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato come interpretazione autentica della disciplina del contributo di solidarietà

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    menzionato nel quadro delle fonti che, secondo la ricorrente, legittimerebbero il prelievo

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    richiamati a sostegno della tesi della cassa sull'equilibrio finanziario, ragionevolezza e riserva di legge per le prestazioni patrimoniali

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi la rilevanza decisiva

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004

    base regolamentare interna delle delibere della cassa relative al contributo di solidarietà

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 4/2008

    atto applicativo del contributo di solidarietà per il quinquennio 2009-2013

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 3 del 27 giugno 2013

    atto applicativo del contributo di solidarietà per il quinquennio 2014-2018

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 10/2017

    ulteriore delibera richiamata a sostegno del prelievo

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di prescrizione

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    richiamato dalla ricorrente quale base del termine prescrizionale più breve

  • artt. 3 e 38 Cost.

    evocati dalla cassa in relazione alla disciplina prescrizionale e alla tutela previdenziale

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    richiamato nel terzo motivo sulla decorrenza degli interessi

  • art. 1224 c.c.

    norma invocata per contestare il dies a quo e il regime degli interessi

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la restituzione delle somme indebitamente trattenute

  • art. 380-bis c.p.c.

    base della proposta di definizione accelerata e delle conseguenti sanzioni processuali

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna alle ulteriori spese/sanzione per ricorso ritenuto conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 23 Cost.

    la Corte richiama il principio per cui un prelievo patrimoniale su pensione già determinata è riservato alla legge

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere, trattenute o contributi di solidarietà che incidano su pensioni già determinate secondo i criteri previgenti, poiché tali prelievi costituiscono prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge e devono rispettare il principio del pro rata.
  • L'azione di ripetizione delle trattenute indebitamente operate su trattamenti previdenziali è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenta i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti per l'applicazione del termine quinquennale.
  • Nei crediti previdenziali gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione: gli interessi legali spettano dalla data di maturazione del diritto, coincidente con ciascun prelievo indebito, fino al pagamento effettivo.
  • Quando il ricorso per cassazione si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e la sentenza impugnata vi è conforme, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per assenza di argomenti idonei a mutare il diritto vivente.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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