Cassazione Civile, Ordinanza n. 16028/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un pensionato di vecchiaia a carico della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà e la restituzione delle somme prelevate. Aveva sostenuto che le trattenute fossero in contrasto con l'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995, come modificato nel tempo, e con le delibere/regolamento della Cassa che avevano introdotto e replicato il prelievo per diversi quinquenni. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del contributo e la conseguente ripetizione. In Cassazione la Cassa articolava quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo che il diritto a pensione dell'assicurato sarebbe sorto dopo l'introduzione del contributo di solidarietà e dopo la modifica legislativa del 2006; 2) violazione di varie norme civilistiche, previdenziali e costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà regolamentare in funzione dell'equilibrio finanziario della Cassa e del principio di ragionevolezza; 3) nullità della sentenza e violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, per non avere applicato il contributo di solidarietà dell'1% per il biennio 2012-2013; 4) violazione delle norme sugli interessi e sulla ripetizione dell'indebito, per avere riconosciuto gli interessi dalla data di ogni prelievo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi infondati o comunque conformi a un orientamento consolidato: il primo e il secondo sono stati disattesi perché il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa a pensioni già determinate in base ai criteri applicabili integra una prestazione patrimoniale riservata al legislatore e non può essere introdotto validamente da atti regolamentari dell'ente, anche se finalizzati all'equilibrio di bilancio; il terzo è stato respinto perché il contributo ex lege dell'1% non opera automaticamente in presenza dell'illegittimità dei prelievi regolamentari e, comunque, non erano stati allegati/provati i presupposti di applicazione richiesti dalla norma; il quarto è stato respinto perché, in caso di ripetizione delle trattenute illegittime, gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto coincidente con ciascun prelievo fino al pagamento. Non è stata liquidata la condanna alle spese per la tardività del controricorso, ma la Cassa ricorrente è stata condannata a versare una sanzione alla Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed è stata dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Le Casse privatizzate non possono introdurre con atti propri prelievi che incidano su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili; la disciplina del contributo di solidarietà è letta restrittivamente e coordinata con il principio del pro rata.
È richiamata come norma modificativa dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, ma non è ritenuta idonea a legittimare il prelievo regolamentare contestato.
d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
Richiamato nel quadro normativo invocato dalla Cassa, senza incidere sull'esito perché il prelievo regolamentare è comunque ritenuto illegittimo.
È citata quale disposizione di interpretazione autentica del quadro previdenziale, ma non consente di validare il contributo regolamentare oggetto di causa.
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2
Norme sulla privatizzazione degli enti previdenziali richiamate dalla Cassa per affermarne l'autonomia normativa, ma non considerate idonee a fondare un potere di imposizione di prelievi su pensioni già liquidate.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
Il contributo di solidarietà ivi previsto non opera automaticamente per sanare o sostituire quello regolamentare illegittimo; richiede presupposti specifici, in particolare l'inerzia dell'ente nell'adottare misure di riequilibrio, che devono essere allegati e provati.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale C.N.P.A.D.C. approvato con D.M. 14.7.2004
È la base regolamentare del contributo di solidarietà contestato, ma viene ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge ex art. 23 Cost.
delibera C.N.P.A.D.C. n. 4 del 2008
Atto attuativo del contributo di solidarietà, considerato parte della disciplina regolamentare illegittima.
delibera C.N.P.A.D.C. n. 3 del 27 giugno 2013
Replica del contributo per il quinquennio 2014-2018, anch'essa ricondotta alla disciplina regolamentare illegittima.
delibera C.N.P.A.D.C. n. 10 del 2017
Ulteriore conferma del contributo di solidarietà, senza incidere sulla sua illegittimità.
art. 23 Cost.
Il prelievo in questione è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione è riservata al legislatore.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla Cassa nel bilanciamento degli interessi degli iscritti, ma non tale da legittimare il prelievo regolamentare.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla Cassa in chiave di ragionevolezza e uguaglianza, ma non sufficiente a superare il limite della riserva di legge e del principio del pro rata.
Richiamato nel terzo motivo come parametro di nullità, ma la censura è ritenuta infondata.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usati come parametri dei motivi di ricorso; la Corte li esamina e li ritiene non idonei a scalfire la decisione impugnata.
Il controricorso è stato dichiarato tardivo perché depositato oltre il termine di quaranta giorni.
La causa è stata trattata con proposta di definizione accelerata e decisione in camera di consiglio.
È stata applicata la sanzione pecuniaria alla ricorrente per l'esito conforme alla proposta di definizione accelerata.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Richiamato nel quarto motivo in tema di interessi, ma la Corte applica invece il principio per cui gli interessi decorrono dalla maturazione di ciascun prelievo.
Richiamato dalla Cassa in tema di interessi moratori, ma la Corte afferma la decorrenza degli interessi legali dalla maturazione del diritto al rimborso.
Richiamato in tema di ripetizione dell'indebito; la Corte conferma la debenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi indebiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, mediante regolamenti o delibere, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri legali applicabili, perché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- Il principio del pro rata limita il potere degli enti previdenziali di incidere retroattivamente o comunque in via peggiorativa sui trattamenti pensionistici già maturati; la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente non consente di superare tale limite con atti interni.
- La disciplina legislativa che prevede contributi di solidarietà in ambito previdenziale non opera automaticamente per sanare prelievi regolamentari illegittimi: l'applicazione della norma postula la verifica rigorosa dei relativi presupposti e, quando richiesto, la loro allegazione e prova da parte di chi invoca il prelievo.
- In caso di ripetizione di trattenute indebitamente operate su prestazioni previdenziali, gli interessi legali decorrono dalla data in cui ciascun importo è stato indebitamente prelevato, perché il credito previdenziale e i relativi accessori hanno natura unitaria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono nella mera riproposizione di questioni già decise in senso conforme alla giurisprudenza consolidata, senza offrire elementi idonei a mutare l'orientamento del giudice di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16029/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16031/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16043/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16044/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16051/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16052/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →