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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16028/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato di vecchiaia a carico della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà e la restituzione delle somme prelevate. Aveva sostenuto che le trattenute fossero in contrasto con l'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995, come modificato nel tempo, e con le delibere/regolamento della Cassa che avevano introdotto e replicato il prelievo per diversi quinquenni. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del contributo e la conseguente ripetizione. In Cassazione la Cassa articolava quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo che il diritto a pensione dell'assicurato sarebbe sorto dopo l'introduzione del contributo di solidarietà e dopo la modifica legislativa del 2006; 2) violazione di varie norme civilistiche, previdenziali e costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà regolamentare in funzione dell'equilibrio finanziario della Cassa e del principio di ragionevolezza; 3) nullità della sentenza e violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, per non avere applicato il contributo di solidarietà dell'1% per il biennio 2012-2013; 4) violazione delle norme sugli interessi e sulla ripetizione dell'indebito, per avere riconosciuto gli interessi dalla data di ogni prelievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi infondati o comunque conformi a un orientamento consolidato: il primo e il secondo sono stati disattesi perché il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa a pensioni già determinate in base ai criteri applicabili integra una prestazione patrimoniale riservata al legislatore e non può essere introdotto validamente da atti regolamentari dell'ente, anche se finalizzati all'equilibrio di bilancio; il terzo è stato respinto perché il contributo ex lege dell'1% non opera automaticamente in presenza dell'illegittimità dei prelievi regolamentari e, comunque, non erano stati allegati/provati i presupposti di applicazione richiesti dalla norma; il quarto è stato respinto perché, in caso di ripetizione delle trattenute illegittime, gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto coincidente con ciascun prelievo fino al pagamento. Non è stata liquidata la condanna alle spese per la tardività del controricorso, ma la Cassa ricorrente è stata condannata a versare una sanzione alla Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed è stata dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Le Casse privatizzate non possono introdurre con atti propri prelievi che incidano su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili; la disciplina del contributo di solidarietà è letta restrittivamente e coordinata con il principio del pro rata.

  • l. n. 296/2006

    È richiamata come norma modificativa dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, ma non è ritenuta idonea a legittimare il prelievo regolamentare contestato.

  • d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    Richiamato nel quadro normativo invocato dalla Cassa, senza incidere sull'esito perché il prelievo regolamentare è comunque ritenuto illegittimo.

  • l. n. 147/2013

    È citata quale disposizione di interpretazione autentica del quadro previdenziale, ma non consente di validare il contributo regolamentare oggetto di causa.

  • d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2

    Norme sulla privatizzazione degli enti previdenziali richiamate dalla Cassa per affermarne l'autonomia normativa, ma non considerate idonee a fondare un potere di imposizione di prelievi su pensioni già liquidate.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    Il contributo di solidarietà ivi previsto non opera automaticamente per sanare o sostituire quello regolamentare illegittimo; richiede presupposti specifici, in particolare l'inerzia dell'ente nell'adottare misure di riequilibrio, che devono essere allegati e provati.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale C.N.P.A.D.C. approvato con D.M. 14.7.2004

    È la base regolamentare del contributo di solidarietà contestato, ma viene ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge ex art. 23 Cost.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 4 del 2008

    Atto attuativo del contributo di solidarietà, considerato parte della disciplina regolamentare illegittima.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 3 del 27 giugno 2013

    Replica del contributo per il quinquennio 2014-2018, anch'essa ricondotta alla disciplina regolamentare illegittima.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 10 del 2017

    Ulteriore conferma del contributo di solidarietà, senza incidere sulla sua illegittimità.

  • art. 23 Cost.

    Il prelievo in questione è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione è riservata al legislatore.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla Cassa nel bilanciamento degli interessi degli iscritti, ma non tale da legittimare il prelievo regolamentare.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla Cassa in chiave di ragionevolezza e uguaglianza, ma non sufficiente a superare il limite della riserva di legge e del principio del pro rata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro di nullità, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Usati come parametri dei motivi di ricorso; la Corte li esamina e li ritiene non idonei a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso è stato dichiarato tardivo perché depositato oltre il termine di quaranta giorni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con proposta di definizione accelerata e decisione in camera di consiglio.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata applicata la sanzione pecuniaria alla ricorrente per l'esito conforme alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Richiamato nel quarto motivo in tema di interessi, ma la Corte applica invece il principio per cui gli interessi decorrono dalla maturazione di ciascun prelievo.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla Cassa in tema di interessi moratori, ma la Corte afferma la decorrenza degli interessi legali dalla maturazione del diritto al rimborso.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in tema di ripetizione dell'indebito; la Corte conferma la debenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi indebiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, mediante regolamenti o delibere, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri legali applicabili, perché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata limita il potere degli enti previdenziali di incidere retroattivamente o comunque in via peggiorativa sui trattamenti pensionistici già maturati; la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente non consente di superare tale limite con atti interni.
  • La disciplina legislativa che prevede contributi di solidarietà in ambito previdenziale non opera automaticamente per sanare prelievi regolamentari illegittimi: l'applicazione della norma postula la verifica rigorosa dei relativi presupposti e, quando richiesto, la loro allegazione e prova da parte di chi invoca il prelievo.
  • In caso di ripetizione di trattenute indebitamente operate su prestazioni previdenziali, gli interessi legali decorrono dalla data in cui ciascun importo è stato indebitamente prelevato, perché il credito previdenziale e i relativi accessori hanno natura unitaria.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono nella mera riproposizione di questioni già decise in senso conforme alla giurisprudenza consolidata, senza offrire elementi idonei a mutare l'orientamento del giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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