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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32047/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014, emesso per omesso versamento su alcuni fabbricati ubicati nel Comune di Caivano. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di avere diritto all'esenzione per immobili destinati a finalità previdenziali e assistenziali. In appello la decisione di rigetto è stata confermata perché, pur risultando documentata la destinazione in astratto degli immobili a finalità agevolate e la previsione statutaria del vincolo, non era stata provata la concreta ed effettiva utilizzazione degli immobili nello svolgimento delle attività esenti. Il ricorso per cassazione è articolato in sei motivi: 1) vizio di motivazione dell'avviso per insufficiente indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; 2) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice fondato la decisione su circostanze non esplicitamente allegate nell'atto; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere valorizzato prove su fatti non dedotti; 4) illegittima integrazione in giudizio della motivazione dell'accertamento da parte dell'ente; 5) erronea applicazione delle norme sull'esenzione IMU/ICI, sostenendo che la prova della destinazione a finalità previdenziali fosse già desumibile dallo statuto e dalla trascrizione del vincolo nei registri immobiliari; 6) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella valenza costitutiva della dichiarazione del contribuente ai fini dell'esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato con riferimento all'omesso versamento del tributo e perché la pretesa esenzione non doveva essere specificamente esclusa nell'atto, essendo onere del contribuente provarne i presupposti in concreto. Ha inoltre affermato che non vi era ultrapetizione né violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il giudice si era limitato a valutare la prova della concreta destinazione degli immobili. Il quinto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per il divieto di sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e in parte infondato, poiché la documentazione depositata provava solo una destinazione astratta, non l'effettivo svolgimento delle attività agevolate. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a censurare l'omessa valutazione di deduzioni difensive e questioni, non di un fatto storico decisivo. Il Comune, pur vincitore, non ha ottenuto la condanna per lite temeraria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta perché non sono emersi indizi inequivoci di mala fede o colpa grave.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice esamina una questione implicitamente connessione alla domanda, senza attribuire un bene diverso da quello richiesto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati distinguendo tra violazioni di legge, nullità processuali e vizio motivazionale; il n. 5 non è deducibile per censurare mere argomentazioni difensive o, in caso di doppia conforme, salvo indicazione di fatti diversi tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse tra le due decisioni di merito.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    Richiamato come parametro della motivazione dell'avviso di accertamento in materia tributaria.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'atto impositivo deve indicare i fatti astrattamente giustificativi della pretesa, in modo da consentire al contribuente di comprendere l'an e il quantum del tributo e difendersi.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986

    È il requisito soggettivo richiamato per l'esenzione, ossia la natura non commerciale dell'ente.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011

    Norma richiamata nel quadro dell'evoluzione dell'esenzione sugli immobili degli enti non commerciali.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L'esenzione richiede la coesistenza di requisito soggettivo e oggettivo e la destinazione esclusiva e concreta dell'immobile ad attività agevolate.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 203/2005

    Ha esteso l'esenzione alle attività di cui alla lettera i anche a prescindere dalla natura commerciale, poi modificata dalla normativa successiva.

  • art. 39 d.l. 223/2006

    Ha ristretto l'ambito applicativo dell'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

  • art. 1, comma 1, lett. d), d.m. 19 novembre 2012, n. 200

    Richiamato come parametro regolamentare per la qualificazione dell'attività e della destinazione dell'immobile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali, anche mediante una motivazione sintetica che richiami l'omesso pagamento del tributo.
  • In materia di esenzioni IMU/ICI per enti non commerciali, il contribuente ha l'onere di provare in giudizio non solo la destinazione astratta o statutaria dell'immobile, ma la concreta e attuale utilizzazione esclusiva per le attività agevolate.
  • La mera previsione statutaria della finalità agevolata e la trascrizione di un vincolo nei registri immobiliari non bastano a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività esente nell'immobile.
  • L'amministrazione finanziaria non può integrare in giudizio i presupposti mancanti dell'atto impositivo, ma il giudice può valorizzare la contestazione dell'omesso versamento come implicito diniego dell'esenzione invocata.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice affronta questioni logicamente e giuridicamente connese alla domanda, anche se non formulate in modo espresso.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mancata valutazione di deduzioni difensive o questioni giuridiche; in presenza di doppia conforme, è inoltre necessario indicare specifiche diversità tra le rationes facti delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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