Cassazione Civile, Ordinanza n. 24240/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno 2007, inizialmente emesso nei confronti di una società in accomandita semplice poi cancellata dal registro delle imprese e successivamente notificato ai due soci nella loro qualità di accomandante e accomandatario, in proporzione alle rispettive quote. I contribuenti hanno impugnato la decisione della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo il trasferimento ai soci dei debiti fiscali della società estinta. Con il primo motivo hanno denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando l'assenza di un effettivo confronto con le loro difese. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, dell'art. 5 TUIR e dell'art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973, sostenendo che la pretesa tributaria verso i soci avrebbe richiesto un autonomo avviso di accertamento e che la norma del 2014, priva di retroattività, non era applicabile a una cancellazione avvenuta nel 2011. Con il terzo motivo hanno contestato l'addebito delle sanzioni irrogate alla società, invocando gli artt. 8 d.lgs. 472/1997 e 7 d.l. 269/2003.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso e ha respinto il primo e il secondo. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, superasse il "minimo costituzionale"; ha inoltre affermato che, in caso di cancellazione di una società di persone, i debiti tributari si trasferiscono ai soci in proporzione alle quote, quale effetto del regime di trasparenza ex art. 5 TUIR e del fenomeno successorio riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 al caso, perché la cancellazione della società era anteriore alla sua entrata in vigore e la norma ha natura sostanziale e non retroattiva. Quanto alle sanzioni, ha rilevato che la questione era nuova in cassazione e non risultava dedotta nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere la censura di motivazione apparente.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come mezzo di censura per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge formulate nei motivi secondo e terzo.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
Ritenuto norma sostanziale priva di efficacia retroattiva, applicabile solo ai casi successivi alla sua entrata in vigore.
Usato per affermare il principio di trasparenza delle società di persone e l'imputazione del reddito ai soci.
art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della necessità di specifica motivazione dell'atto nei confronti dei soci.
Richiamato per contestare l'addebito delle sanzioni ai soci.
art. 7 d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003
Richiamato per sostenere l'inapplicabilità delle sanzioni ai soci.
Richiamato indirettamente nel collegamento con la disciplina dell'estinzione della società e della sua efficacia nei confronti del fisco.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto apparente o talmente carente da non consentire il controllo dell'iter logico seguito dal giudice; una motivazione sintetica può essere sufficiente se rende comprensibile la ratio della decisione.
- In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i debiti tributari della società si trasferiscono ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, in coerenza con il principio di trasparenza fiscale e con il fenomeno successorio riconosciuto dalla giurisprudenza.
- La notifica ai soci dell'atto originariamente intestato alla società estinta è idonea a far valere la pretesa tributaria nei loro confronti, poiché i soci assumono legittimazione passiva quale successori e coobbligati nei limiti della quota di partecipazione.
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non opera retroattivamente: trattandosi di disciplina sostanziale, non si applica a cancellazioni di società anteriori alla sua entrata in vigore.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito che richiedano accertamenti di fatto, e il ricorrente deve indicare specificamente dove e quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
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