Cassazione Civile, Ordinanza n. 13443/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso dell'imposta sostitutiva versata in relazione alla rivalutazione di un terreno. La contribuente aveva effettuato una prima rivalutazione del bene nel 2006, pagando l'imposta sostitutiva sul valore periziato di 3 milioni di euro; poi, a seguito di sopravvenute restrizioni urbanistiche, aveva proceduto a una nuova rivalutazione nel 2010, con valore inferiore pari a 1.200.000 euro, versando una nuova imposta sostitutiva di 24.000 euro. Non essendo possibile la compensazione, chiedeva la restituzione di quanto pagato per la prima rivalutazione, sostenendo che il diritto al rimborso spettasse nei limiti della duplice tassazione e che la disciplina introdotta dal d.l. n. 70/2011 non fosse applicabile alla fattispecie. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: 1) violazione degli artt. 6 e 7 della l. n. 212/2000 e dell'art. 163 TUIR, per mancata motivazione del diniego e per il principio, ritenuto consolidato, di rimborsabilità delle somme versate con la prima rivalutazione quando si effettui una seconda rivalutazione; 2) violazione dell'art. 7 del d.l. n. 70/2011, assumendone l'inapplicabilità ratione temporis perché la seconda operazione era precedente alla norma; 3) erronea interpretazione della stessa disposizione, sostenendo che essa riconoscesse comunque un termine ultrattivo di rimborso di dodici mesi; 4) violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 7 del d.l. n. 70/2011, perché la norma, configurando un privilegio per il fisco, sarebbe di stretta interpretazione e non retroattiva.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi e li ha ritenuti infondati. Ha osservato che i motivi non si confrontavano sempre adeguatamente con la sentenza impugnata, ma che, comunque, il diritto al rimborso sorge con il versamento dell'imposta sostitutiva e, nel caso concreto, il versamento era stato completato il 9 ottobre 2012, quindi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 70/2011. La disposizione applicabile prevede espressamente che la limitazione al rimborso operi anche per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto, e la giurisprudenza collega tale limite alla natura volontaria e irrevocabile dell'opzione per l'imposta sostitutiva. La CTR aveva correttamente applicato tali principi, sicché la decisione di merito è stata confermata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione del diniego; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondato il ricorso nel suo complesso.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura motivazionale; la Corte non accoglie la doglianza.
Richiamato nel primo motivo come norma rilevante in tema di rivalutazione e imposta sostitutiva.
art. 7 d.l. 13 maggio 2011, n. 70
"l'importo di rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione"; applicabile anche "ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto"
La Corte afferma che la norma si applica anche ai versamenti eseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto e limita il rimborso all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore.
Richiamato per sostenere l'interpretazione restrittiva e la non retroattività della norma; la Corte lo reputa non idoneo a sovvertire la disciplina applicabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato dalla Corte in via di confronto giurisprudenziale con la rivalutazione delle partecipazioni sociali.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva connessa a una rivalutazione maturata per effetto di un successivo versamento va valutato alla luce della disciplina vigente al momento del pagamento e delle espressioni legislative che regolano espressamente l'ambito temporale di applicazione.
- Quando una norma prevede che il rimborso non possa superare quanto dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore, il rimborso resta circoscritto alla quota effettivamente rideterminata e non può tradursi nella restituzione integrale di importi già versati al di fuori di tale limite.
- La scelta di versare un'imposta sostitutiva in un regime opzionale è connotata da volontarietà e tendenziale irrevocabilità; i vantaggi fiscali ottenuti con la prima opzione giustificano che il rimborso sia riconosciuto solo nei limiti della duplice tassazione effettiva.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti astratti sulla disciplina fiscale non è sufficiente a scardinare una decisione che abbia correttamente applicato la norma e la giurisprudenza di riferimento.
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