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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31708/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente impugnava un avviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di undici cartelle esattoriali relative a diversi crediti pubblici, tra cui diritti camerali, tassa automobilistica e Tarsu/Tia. In primo e secondo grado le commissioni tributarie respingevano il ricorso. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 39 d.lgs. 546/1992 e 295 c.p.c. per non avere la CTR sospeso il giudizio nonostante la pendenza di una querela di falso sulle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento di alcune notifiche; 2) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle esattoriali per avere la CTR ritenuto valide notifiche eseguite mediante raccomandata diretta senza raccomandata informativa e senza le ricerche previste; 3) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c. per mancata produzione delle cartelle e per asserita difformità delle copie prodotte; 4) violazione delle norme sulla prescrizione per mancata produzione degli atti interruttivi dei crediti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione della querela di falso, perché la decisione sulla ritualità delle notifiche delle cartelle oggetto di querela era pregiudiziale e non poteva essere superata valorizzando la sola circostanza che il contribuente avesse impugnato il preavviso di fermo con censure analitiche. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che, quando la cartella è notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina della L. 890/1982, sicché non era necessaria la successiva raccomandata informativa nei termini prospettati dal ricorrente. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché, nella sostanza, denunciavano omessa pronuncia o insufficiente valutazione probatoria sotto la veste della violazione di legge, senza un corretto richiamo al vizio processuale pertinente. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la sospensione del processo tributario in presenza di pregiudizialità rilevante

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria va disposta quando la definizione di un altro giudizio, qui la querela di falso, è pregiudiziale rispetto alla decisione della causa principale

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    se la cartella è notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la L. 890/1982

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel ragionamento sulla disciplina delle notifiche delle cartelle esattoriali e sulle ipotesi alternative di notificazione

  • art. 137 ss. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente e discusso dalla Corte in relazione alla notifica, ma ritenuto non pertinente nella forma semplificata ex art. 26 d.P.R. 602/1973

  • art. 6 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla ritualità della notifica

  • L. n. 890/1982

    ritenuta non applicabile quando la notifica della cartella sia eseguita direttamente con raccomandata dal concessionario

  • art. 139 c.p.c.

    non applicabile alla notifica diretta ex art. 26 d.P.R. 602/1973; rileva invece in altre ipotesi di consegna a soggetti diversi dal destinatario da parte di messi notificatori

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato solo per distinguere l'ipotesi di irreperibilità relativa, che non ricorreva nel caso esaminato

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di prova e produzione delle cartelle presupposte

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non se valuta male le prove

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la prescrizione dei crediti, ma senza esito favorevole nel merito del motivo

  • art. 5 d.l. n. 953/1982 conv. in L. n. 53/1983

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione dei crediti tributari

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata pronuncia su un'eccezione integra un vizio processuale che va dedotto come nullità della decisione, non come violazione di legge sostanziale

  • art. 1335 c.c.

    la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto, salvo prova contraria

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    la modifica normativa del 2018 sulla raccomandata informativa non ha efficacia retroattiva

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non è la corretta rubrica per censurare un'omissione di pronuncia; le doglianze devono essere ricondotte al vizio effettivo

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia va dedotto come nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l'erronea valutazione delle prove non integra violazione dell'art. 2697 c.c., ma eventualmente vizio motivazionale nei limiti consentiti

Massime di principio

  • Quando la validità di notifiche di atti presupposti è oggetto di querela di falso, il giudice della causa dipendente deve sospendere il giudizio se la decisione sul rapporto principale dipende dall'esito dell'accertamento incidentale sulla falsità.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione dell'atto impositivo si desume dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato; non è sufficiente la sola impugnazione di un atto successivo che presupponga la definitività del primo.
  • La notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento segue la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. 890/1982; in tale ipotesi non è richiesta la successiva raccomandata informativa prevista per altre forme notificatorie.
  • Le regole dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 140 c.p.c. non si applicano automaticamente alla notifica semplificata ex art. 26 d.P.R. 602/1973, salvo che ricorrano specifiche modalità diverse di notificazione previste dalla legge.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia addossato l'onere probatorio alla parte sbagliata; se la censura riguarda la valutazione del materiale istruttorio, il vizio è di apprezzamento della prova e non di riparto dell'onere probatorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere coerente con il vizio realmente dedotto: l'omessa pronuncia deve essere denunciata come nullità della sentenza e non sotto la veste della violazione di legge sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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