Cassazione Civile, Ordinanza n. 31590/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto una maggiore imposta di registro, ritenendo tassabile in misura proporzionale il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore relativo a una procedura fallimentare. La società ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che il decreto di omologa dovesse essere assoggettato a imposta fissa come atto di omologazione e, in subordine, che la CTR avesse pronunciato con un contrasto tra dispositivo e motivazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, con violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 8, lett. g), della Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, assumendo che gli atti di omologazione siano tassati in misura fissa e che non possa applicarsi la tassazione proporzionale sull’accollo delle passività o sul presunto trasferimento dell’attivo. La società ha anche contestato una disparità di trattamento rispetto ad altre forme di concordato.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, escludendo l’esistenza di un vero contrasto tra dispositivo e motivazione, qualificando l’eventuale richiamo errato all’art. 6 della Tariffa come mera imprecisione e rilevando che la decisione di merito aveva comunque applicato la tassazione proporzionale ex art. 8, lett. a), d.P.R. 131/1986. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati, affermando che il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore va tassato in misura proporzionale sul valore dei beni e diritti trasferiti, ma che l’accollo delle passività costituisce effetto legale naturale del concordato e non può essere autonomamente tassato, ai sensi dell’art. 21, comma 3, d.P.R. 131/1986. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
La dedotta nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione è stata esclusa perché il vizio, se fondato su un mero errore materiale o su un richiamo normativo impreciso, non determina nullità della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza tributaria; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio rilevante in concreto.
art. 8, lett. a), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986
Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore è tassabile in misura proporzionale in ragione degli effetti immediatamente traslativi sui beni e diritti trasferiti.
art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986
La disposizione sugli atti di omologazione ha portata residuale e non si applica quando l’atto di omologa produce autonomi effetti traslativi già inquadrabili in altra previsione tariffaria.
art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
Gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni non sono soggetti ad autonoma imposizione; nel concordato con terzo assuntore l’accollo delle passività resta fuori dalla base imponibile per evitare duplicazioni di prelievo.
La tassazione di registro va ancorata agli effetti dell’atto e non al solo titolo nominale, secondo l’impostazione valorizzata dalla Corte.
Il concordato fallimentare è inquadrato come procedura di chiusura del fallimento con finalità di ristrutturazione e soddisfazione dei creditori; gli effetti discendono dalla legge e dall’omologazione.
Richiamato in tema di errore materiale emendabile del provvedimento, non denunciabile come nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, il decreto di omologa produce effetti immediatamente traslativi sui beni e diritti dell’attivo, sicché ai fini dell’imposta di registro occorre fare riferimento alla disposizione tariffaria relativa al trasferimento dei beni e non al generico richiamo agli atti di omologazione.
- Il criterio nominalistico sugli atti di omologazione opera solo in via residuale, quando l’omologa non sia accompagnata da effetti traslativi autonomamente riconducibili ad altra voce tariffaria.
- L’accollo delle passività nel concordato con terzo assuntore costituisce effetto legale naturale e contestuale del provvedimento di omologa e non può essere assoggettato ad autonoma tassazione, in quanto l’art. 21, comma 3, d.P.R. 131/1986 esclude gli accolli collegati e contestuali ad altre disposizioni.
- Ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile va determinata esclusivamente sul valore degli assets trasferiti, senza includere l’importo dei debiti accollati, per evitare una duplicazione del prelievo fiscale.
- Un eventuale contrasto tra dispositivo e motivazione non sussiste quando il dispositivo è coerente con la soluzione giuridica effettivamente adottata e l’errore concerne solo un richiamo normativo o una formulazione materiale immediatamente riconoscibile.
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