Cassazione Civile, Ordinanza n. 31595/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il consorzio aveva stipulato con il ministero una convenzione e un atto aggiuntivo per la realizzazione di infrastrutture industriali e di un tratto stradale. In giudizio chiedeva: 1) l'accertamento dell'inadempimento ministeriale per la tardiva emissione e approvazione del certificato di collaudo redatto nel 2003; 2) la declaratoria di liberazione da ulteriori obbligazioni derivanti dalle opere eseguite; 3) la condanna al pagamento della rata di saldo riconosciuta dai collaudatori ma non versata; 4) il risarcimento dei danni asseritamente causati dal ritardo nel collaudo, consistenti negli oneri di mantenimento della struttura consortile. La corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo, da un lato, che l'inerzia dell'amministrazione fosse equivalente a rifiuto del collaudo e non a sua approvazione, ma dall'altro che, poiché il ministero contestava la collaudabilità e funzionalità delle opere, spettasse al giudice verificare la regolare esecuzione; sulla base dell'estratto del certificato di collaudo la corte riteneva l'opera inaccettabile ai sensi dell'art. 102 R.D. 350/1895. Con il ricorso per cassazione il consorzio deduceva, in sintesi: violazione delle norme sulla conseguenza del ritardo nell'approvazione del collaudo e del principio secondo cui il saldo sarebbe dovuto per il solo decorso del termine; ultrapetizione, extrapetizione, omessa pronuncia e erronea ricostruzione della domanda; violazione del giudicato interno ed esterno; violazione dell'art. 102 R.D. 350/1895 e omesso esame di fatti decisivi; vizio di motivazione per aver negato il saldo nonostante l'agibilità e il collaudo provvisorio, nonché per aver trascurato elementi istruttori che avrebbero dimostrato l'esecuzione a regola d'arte e l'incidenza causale di fattori esterni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione del ministero, perché depositata con mero atto di costituzione e non con controricorso. Nel merito ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha ribadito che, nell'appalto pubblico, il collaudo è l'atto necessario per l'accettazione dell'opera e per la maturazione del diritto al corrispettivo, ma che la protratta inerzia dell'amministrazione oltre i termini pattizi equivale a rifiuto del collaudo, legittimando l'appaltatore ad agire senza previa messa in mora; tuttavia, ciò non comporta approvazione automatica del collaudo né esonera il giudice dal verificare la collaudabilità dell'opera quando il committente contesti l'idoneità del certificato a rendere esigibile il saldo. La Corte ha confermato che la motivazione della sentenza impugnata non era viziata, poiché la corte territoriale aveva compiutamente esaminato l'estratto del collaudo e aveva congruamente ritenuto l'opera inaccettabile per difetti nelle opere di contenimento della frana, tali da costituire pericolo per la strada. Ha escluso il giudicato interno ed esterno nei termini prospettati dal ricorrente e ha ritenuto che le ulteriori censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per l'assenza di controricorso valido.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha deciso la controversia valorizzando piuttosto i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'appalto pubblico
artt. 17 e 21 della Convenzione del 15 settembre 1982
la controversia ruotava sul termine pattizio per il collaudo e sulla disciplina degli effetti del suo inutile decorso
legge 10 dicembre 1981, n. 741
richiamata dalla giurisprudenza citata dalla Corte come conferma del principio secondo cui l'inerzia dell'amministrazione oltre i termini di collaudo equivale a rifiuto
art. 199, comma 3, d.P.R. n. 554/1999
invocato dal ricorrente per sostenere l'approvazione tacita del collaudo dopo due anni, tesi non accolta dalla Corte
combinato disposto con l'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
la costituzione del ministero con mero atto di presenza è stata ritenuta inammissibile perché il controricorso deve contenere i motivi di diritto su cui si fonda
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il controricorso deve esporre i motivi di diritto, a pena di inammissibilità
richiamato per escludere l'omessa pronuncia, poiché le questioni dedotte risultavano implicitamente rigettate dalla decisione di merito
art. 132, secondo comma, c.p.c.
invocato come vizio motivazionale, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a un nuovo giudizio di fatto
art. 102 R.D. 16 maggio 1895, n. 350
art. 102, comma 1, lett. a)
utilizzato dalla corte territoriale per ritenere l'opera inaccettabile a fronte di difetti e mancanze emersi in sede di collaudo
richiamati come disciplina generale dell'appalto, ma la Corte ha ribadito che nell'appalto pubblico la consegna non equivale ad accettazione prima del collaudo
richiamato nel quinto motivo in relazione ai rimedi per difformità e vizi
invocato dal ricorrente in tema di causalità, ma la censura è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del merito
richiamato indirettamente nei principi sull'onere di provare l'imputabilità del ritardo una volta scaduti i termini contrattuali
la Corte ha ribadito che il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione di prove e argomentazioni
Massime di principio
- Nell'appalto pubblico il collaudo è l'atto necessario per l'accettazione dell'opera e per la maturazione del diritto dell'appaltatore al corrispettivo, mentre la semplice consegna non comporta accettazione automatica della prestazione.
- Se il contratto prevede un termine per il collaudo e l'amministrazione lo lascia inutilmente decorrere, la sua inerzia è equiparabile al rifiuto del collaudo e integra inadempimento, legittimando l'appaltatore ad agire in giudizio senza preventiva messa in mora.
- Una volta scaduti i termini contrattuali, l'appaltatore è dispensato dal provare l'imputabilità del ritardo all'amministrazione, gravando invece sulla P.A. l'onere di dimostrare che il mancato collaudo dipenda da condotte dell'impresa.
- La verifica giudiziale della regolare esecuzione dell'opera può sostituire l'approvazione del collaudo quando il committente contesti la collaudabilità o la funzionalità delle opere, poiché il certificato di collaudo non è titolo per il saldo se l'opera risulta inaccettabile ai sensi della disciplina tecnica applicabile.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la domanda o le eccezioni risultano implicitamente rigettate dalla soluzione adottata dal giudice, purché la motivazione renda incompatibile l'accoglimento di quelle istanze.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie e del merito della controversia.
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