Cassazione Civile, Ordinanza n. 31588/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura di cinque porte. Il destinatario dell'ingiunzione aveva proposto opposizione sostenendo di non essere legittimato passivamente, assumendo di avere sottoscritto il contratto non in proprio, ma per conto del padre. L'opposizione era stata rigettata in primo grado; in appello il Tribunale aveva dichiarato l'impugnazione improcedibile per asserita tardività della costituzione dell'appellante/debitore ingiunto. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, contestando che il deposito della citazione d'appello fosse avvenuto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione e richiamando le attività di deposito telematico compiute nei termini. La società resistente ha eccepito, tra l'altro, il venir meno dell'interesse a ricorrere, poiché nel corso del giudizio di merito era intervenuta la morte del soggetto per conto del quale il contratto era stato stipulato e il ricorrente era risultato erede di costui, acquistando quindi legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'interesse a impugnare fosse venuto meno già nel corso del giudizio di appello, poiché il ricorrente, a seguito del decesso del padre e della successiva dichiarazione di successione, era divenuto erede e dunque aveva acquisito legittimazione passiva rispetto al credito azionato. Di conseguenza, la censura sulla pretesa carenza di legittimazione passiva non era più idonea a procurargli un'utilità giuridica, con conseguente difetto di interesse al ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di costituzione e deposito dell'atto di appello, ma la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per difetto di interesse.
richiamato dal ricorrente con riferimento al termine e alle modalità di costituzione in appello; non è stato scrutinato nel merito per inammissibilità del ricorso.
richiamato dal ricorrente in relazione alla procedibilità dell'appello; la Corte non ha affrontato il profilo nel merito.
menzionato dal ricorrente per indicare il termine entro cui erano state compiute le successive produzioni telematiche prima dell'udienza di comparizione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
richiamato congiuntamente all'art. 13, co. 1-quater, quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Cass. 38054/2022
citata come precedente a sostegno del principio per cui l'interesse a impugnare va valutato in relazione all'utilità giuridica conseguibile dall'eventuale accoglimento del mezzo.
Massime di principio
- L'interesse a proporre ricorso per cassazione deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e va misurato sull'utilità giuridica concreta e attuale che l'accoglimento del mezzo potrebbe procurare al ricorrente.
- Quando, per effetto di fatti sopravvenuti già verificatisi prima della proposizione del ricorso, viene meno il motivo di difesa posto a base dell'impugnazione, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- Se, in una controversia fondata sulla contestazione della legittimazione passiva, il soggetto assume successivamente la qualità di erede del soggetto per conto del quale il contratto era stato concluso, la legittimazione passiva può risultare acquisita e la censura sul difetto originario di legittimazione perde rilevanza.
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