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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31589/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto del 2005 relativo a lavori di manutenzione ordinaria di un immobile condominiale. L'appaltatrice otteneva inizialmente un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; il condominio proponeva opposizione deducendo la presenza di vizi delle opere, nonostante il collaudo positivo. Il Tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione e la Corte d'appello di Palermo, rigettando l'appello principale dell'appaltatrice e accogliendo parzialmente l'appello incidentale del condominio, aumentava l'importo dovuto in favore del committente. In cassazione l'appaltatrice proponeva sette motivi: 1) difetto di legittimazione del condominio ad agire per vizi relativi a porzioni di proprietà esclusiva dei singoli condomini; 2) violazione delle preclusioni assertive e probatorie per avere ritenuto ammissibile una deduzione di ulteriori vizi nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 3) motivazione apparente della sentenza d'appello, che avrebbe ritenuto sufficiente il richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio; 4) omessa pronuncia su un motivo di appello; 5) formazione del giudicato interno su alcuni capi relativi all'esclusione di vizi (ex vano spazzatura e macchie d'intonaco nel retroprospetto); 6) erronea ricomprensione tra i vizi risarcibili della mancata definizione dell'ex vano spazzatura, ritenuto vizio apparente o comunque riconoscibile al collaudo; 7) motivazione apparente e violazione delle preclusioni per avere incluso tra i vizi risarcibili le macchie d'intonaco, attribuite invece alla rottura di un tubo di scarico condominiale.

La decisione

Il giudizio di cassazione non è stato deciso nel merito perché, dopo il deposito della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e l'accettazione della stessa da parte del controricorrente, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391, comma 1, c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che, per effetto dell'accettazione della rinuncia, non poteva provvedere sulle spese e che non si applicava l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla legittimazione ad agire.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alle preclusioni e ai limiti della domanda.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo con riferimento all'interesse ad impugnare e alla rilevanza dei capi non impugnati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per lamentare omessa pronuncia e nel secondo per il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di poteri dell'amministratore e legittimazione del condominio.

  • art. 1131, comma 1, c.c.

    Richiamato nel primo motivo per la rappresentanza processuale del condominio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel terzo e settimo motivo per denunciare motivazione apparente.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di giudicato interno.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di acquiescenza e formazione del giudicato interno.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo per la specificità dei motivi di appello.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per le preclusioni assertive e probatorie nella fase di trattazione.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché l'estinzione del giudizio preclude il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di cassazione si estingue ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza decisione sul merito.
  • L'accettazione della rinuncia preclude la pronuncia sulle spese di lite nel giudizio di cassazione.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
  • Le censure inerenti a legittimazione ad agire, preclusioni processuali, specificità dell'appello, giudicato interno, garanzia per vizi dell'opera e motivazione apparente attengono, in via generale, a vizi processuali e sostanziali che devono essere esaminati solo se il ricorso non venga estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

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