Cassazione Civile, Ordinanza n. 31608/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2014 e 2015, sostenendo che non ricorresse il presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto operava come promotore finanziario monomandatario della Banca Generali S.p.A. e la struttura di supporto era predisposta dalla banca, non da lui. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello valorizzando, tra l'altro, l'entità dei ricavi dichiarati. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, per avere la CTR ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione sulla base di elementi non rilevanti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi, con particolare riguardo alla mancanza di responsabilità organizzativa in capo al contribuente e alla sua inserzione in strutture organizzative di terzi. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione non può essere desunta automaticamente dall'ammontare elevato dei compensi o dal rapporto tra ricavi e costi, poiché il presupposto richiede invece che il professionista sia responsabile dell'organizzazione e utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale; inoltre, nel caso di specie, il ricorrente deduceva di operare in una struttura predisposta da terzi.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
«esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»
Il presupposto dell'IRAP per il lavoro autonomo non è l'attività in sé, ma l'esistenza di una autonoma organizzazione quale elemento impersonale e aggiuntivo rispetto all'apporto personale del professionista.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in relazione al presupposto impositivo e alla motivazione della decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non operi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, oppure se impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale.
- Il mero ammontare elevato dei compensi o dei ricavi, così come il rapporto percentuale tra compensi e costi, non costituisce di per sé indice sufficiente dell'autonoma organizzazione del professionista.
- Quando il contribuente chiede il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta, grava su di lui l'onere di provare l'assenza delle condizioni che integrano il presupposto impositivo.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto gli indici dell'autonoma organizzazione; non è consentito fondare la decisione su elementi eccedenti o estranei alla struttura normativa del tributo.
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