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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04038/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti, della sentenza di appello che aveva confermato l'illegittimità delle trattenute operate su alcuni trattamenti pensionistici a titolo di contributo di solidarietà per i quinquenni 2009-2013 e 2014-2018, con condanna alla restituzione delle somme trattenute. La Cassa sosteneva, con i primi due motivi, che il proprio regolamento previdenziale, approvato con D.M. 14 luglio 2014, potesse legittimamente introdurre il contributo di solidarietà in forza dell'autonomia normativa riconosciuta agli enti privatizzati e in ragione delle disposizioni legislative richiamate, anche in relazione al quantum della pensione, purché rispettato il principio di ragionevolezza. Con il terzo motivo deduceva la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo in relazione al decesso di uno dei pensionati tra notificazione dell'appello e termine per la costituzione, lamentando la necessità di rinnovare l'attività processuale nei confronti degli eredi. Con il quarto e il quinto motivo contestava il regime di prescrizione applicato al credito di restituzione, sostenendo l'operatività della prescrizione quinquennale per ratei o differenze pensionistiche e invocando varie norme civilistiche e previdenziali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con fonte regolamentare, un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate, perché ciò esula dalla determinazione del trattamento pensionistico e appartiene alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché il vizio processuale dedotto non aveva arrecato un concreto pregiudizio difensivo ed era riferito, in sostanza, a una parte priva di legittimazione per rinuncia all'eredità; ha infine rigettato i motivi sulla prescrizione, affermando che l'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale, trattandosi non di riliquidazione del trattamento pensionistico, ma di credito restitutorio consequenziale a un prelievo illegittimo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso e ha rigettato tutti gli altri motivi. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittime le trattenute per contributo di solidarietà e ordinato la restituzione delle somme ai pensionati (o ai loro aventi causa), condannando la Cassa ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia normativa dell'ente previdenziale privatizzato, ma ritenuto non idoneo a legittimare un contributo di solidarietà imposto con regolamento su pensioni già determinate.

  • Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC, art. 22

    Invocato come base regolamentare del contributo di solidarietà, ma considerato incompatibile con il principio di legalità delle prestazioni patrimoniali.

  • Delib. CNPADC 28 ottobre 2008

    Richiamata come atto interno posto a fondamento della disciplina del contributo, senza efficacia sufficiente a introdurre il prelievo.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Citada in relazione ai poteri regolamentari degli enti privatizzati e al principio del pro rata; non ritenuta fonte di legittimazione del prelievo contributivo impugnato.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Richiamata quale norma di modifica/integrazione del quadro dei poteri regolamentari degli enti previdenziali privatizzati.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    Invocata come interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995, ma non idonea a superare il divieto di introdurre un prelievo patrimoniale in via regolamentare.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24

    Richiamato nel quadro normativo sull'autonomia degli enti privatizzati e sulla sostenibilità del sistema previdenziale.

  • art. 3 Cost.

    Censurato come violato dalla decisione impugnata; la Cassazione non fonda il proprio decisum su una sua specifica applicazione.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato come norma che riserva alla legge l'imposizione di prestazioni patrimoniali; la Corte vi ricava il limite all'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della legittimazione dei poteri dell'ente previdenziale, ma non decisivo per ammettere il contributo di solidarietà.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per dedotta violazione dell'art. 299 c.p.c.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'interruzione del processo in caso di morte della parte; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 2946 c.c.

    Ritenuto applicabile come termine ordinario decennale all'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 2948 c.c.

    Escluso l'ambito di applicazione quinquennale, perché il credito restitutorio non coincide con un rateo pensionistico periodico pagabile in senso proprio.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile al credito restitutorio oggetto di causa.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza incidere sulla soluzione adottata.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis

    Escluso come fonte del termine quinquennale, perché riguarda le riliquidazioni dei trattamenti pensionistici e non il credito consequenziale a trattenute illegittime.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 47-bis nel D.P.R. n. 639 del 1970.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato per la proposta definitoria depositata nel procedimento camerale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel provvedimento finale.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamenti o delibere interne, introdurre un contributo di solidarietà o altra trattenuta patrimoniale su pensioni già determinate, quando tale prelievo non incida sui criteri di calcolo della prestazione ma ne diminuisca l'importo in via autonoma; una simile imposizione richiede una base legislativa, in ragione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • L'ampliamento dell'autonomia normativa degli enti privatizzati non consente di derogare alla disciplina di settore fino al punto di imporre prestazioni patrimoniali non previste dalla legge, nemmeno quando la misura sia giustificata dall'esigenza di equilibrio finanziario o sostenibilità del sistema.
  • In tema di impugnazioni per cassazione, la deduzione di un vizio processuale è inammissibile per difetto di interesse se non si indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa e se il vizio non integra un'ipotesi tassativa di rimessione al primo giudice.
  • La domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute su ratei pensionistici in forza di un prelievo illegittimo non è assimilabile a una semplice riliquidazione del trattamento pensionistico: il relativo credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale prevista per i ratei o per le differenze riliquidate.
  • La prescrizione quinquennale prevista per i ratei pensionistici non opera quando il credito azionato deriva dalla differenza tra quanto effettivamente corrisposto e quanto sarebbe spettato senza l'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, poiché tale differenza non è un importo 'pagabile' nel senso proprio della disciplina previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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