Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14631/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 emesso dal Comune su terreni del contribuente, qualificati come edificabili. In primo grado il valore venale era stato ridotto rispetto a quello indicato dall'ente, tenendo conto di vincoli che incidevano sulla potenzialità edificatoria; in sede di rinvio la decisione era stata confermata. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omesso esame degli specifici motivi di gravame, invocando gli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost.; (2) omesso esame di risultanze istruttorie, in particolare di una relazione di parte che evidenziava vincoli e restrizioni sul terreno già al 1 gennaio 2010; (3) violazione della disciplina sull'edificabilità dei terreni e sulle sanzioni/interessi, sostenendo che, per mancata comunicazione comunale ex art. 31, comma 20, l. 289/2002, egli non avrebbe avuto conoscenza della diversa qualificazione del suolo e quindi non sarebbero dovuti sanzioni e interessi, anche in base alla richiamata circolare MEF n. 3/DF del 2012 e ai principi di buona fede.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, era comunque intellegibile e sorretta da una ratio decidendi chiara: i giudici di rinvio avevano esaminato le censure e avevano spiegato che gli ulteriori elementi allegati non consentivano di ridurre ancora il valore del fondo, anche perché in parte riferiti a fatti sopravvenuti rispetto all'annualità d'imposta. Ha respinto il secondo motivo osservando che la doglianza, formalmente costruita come omesso esame, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio; inoltre, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singole risultanze istruttorie, e nel caso vi era anche una sostanziale doppia conforme. Ha respinto il terzo motivo affermando che l'omissione della comunicazione ex art. 31, comma 20, l. 289/2002 non condiziona la debenza dell'ICI sulle aree edificabili, poiché la fabbricabilità deriva dalla previsione dello strumento urbanistico adottato; la circolare ministeriale non ha efficacia vincolante e, in ogni caso, il contribuente non aveva allegato elementi concreti idonei a dimostrare un'ignoranza incolpevole tale da escludere sanzioni e interessi. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la motivazione non fosse apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva esaminato le questioni decisive.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la pretesa nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e percepibile.

  • art. 111 Cost.

    Invocato quale parametro costituzionale della motivazione; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; il motivo è stato respinto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omesso esame di singole prove.

  • art. 31, comma 20, l. 289/2002

    La mancata comunicazione dell'edificabilità non incide sulla debenza del tributo né esclude, di per sé, sanzioni e interessi.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente per escludere sanzioni; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 6 l. 212/2000

    Richiamato in tema di collaborazione e informazione del contribuente; non ritenuto decisivo ai fini dell'esonero da sanzioni e interessi.

  • art. 10, comma 2, l. 212/2000

    Ritenuto applicabile solo in presenza di comportamento del contribuente conforme a indicazioni amministrative o di errore/ritardo dell'amministrazione, circostanze non provate nel caso.

  • art. 36, comma 2, d.l. 223/2006

    Richiamato per affermare che un'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

  • d.lgs. 504/1992

    Richiamato come disciplina dell'ICI; la Corte conferma che la mera previsione urbanistica fa sorgere l'obbligo tributario sull'area edificabile.

  • art. 10 d.lgs. 504/1992

    Richiamato per l'obbligo dichiarativo del contribuente rispetto alle aree fabbricabili.

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011

    Richiamato in via analogica per ribadire l'obbligo dichiarativo in materia IMU, come argomento a sostegno della rilevanza generale del principio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, soltanto quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento decisionale; non basta una motivazione sintetica se il percorso logico-giuridico è percepibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di chiedere una rivalutazione delle prove, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame dei fatti decisivi è ulteriormente preclusa nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Ai fini dell'ICI sulle aree edificabili, la fabbricabilità deriva dalla previsione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune e non è subordinata alla comunicazione prevista da norme speciali.
  • La mancata comunicazione dell'edificabilità non esonera automaticamente il contribuente dall'obbligo di dichiarazione né, di regola, dall'applicazione di sanzioni e interessi; l'esonero richiede una concreta prova della buona fede o di un affidamento incolpevole fondato su comportamenti dell'amministrazione.
  • Le circolari ministeriali in materia tributaria hanno valore meramente interpretativo e non vincolano il giudice né il contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.