Cassazione Civile, Ordinanza n. 13726/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a un terreno censito come bosco ceduo ma ricadente, secondo lo strumento urbanistico comunale, in un comparto edificatorio soggetto a perequazione urbanistica. L'ente aveva ritenuto il bene assoggettabile a imposta come area fabbricabile e aveva quantificato la base imponibile secondo un valore venale al mq, poi ridotto dal giudice di appello. Il contribuente ha impugnato la sentenza regionale con quattro motivi: ha dedotto la motivazione apparente della decisione d'appello; ha riproposto il difetto o l'inesistenza della motivazione dell'avviso di accertamento e l'asserita impossibilità di integrarla in giudizio; ha censurato la determinazione del valore venale del suolo per mancata applicazione dei criteri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; ha sostenuto che i diritti edificatori perequativi non sarebbero tassabili perché privi di natura reale, richiamando la giurisprudenza sui diritti edificatori compensativi. Il Comune, resistendo e proponendo ricorso incidentale, ha a sua volta contestato la motivazione della sentenza regionale sul valore attribuito al terreno e l'erronea applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica, sostenendo che il valore indicato nell'avviso fosse corretto e che la potenzialità edificatoria del bene imponesse la tassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo che la sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione apparente e che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato, poiché indicava i dati essenziali della pretesa, il richiamo alla perequazione urbanistica e il criterio di stima richiamato dall'ente. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, rilevando che la Commissione regionale aveva determinato il valore dell'area in modo equitativo e forfettario, senza applicare i parametri tassativi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, richiamato dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 201/2011. Ha accolto anche il ricorso incidentale del Comune nella parte in cui contestava la valutazione del valore del terreno e l'erronea comprensione della perequazione urbanistica, precisando che, per i terreni inseriti in un comparto perequativo, la potenzialità edificatoria è idonea a fondare il presupposto impositivo. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché rivaluti il valore venale del bene secondo i criteri legali e applicando correttamente il regime della perequazione urbanistica.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene utilizzato per inquadrare i vizi denunciabili in cassazione, distinguendo tra motivazione apparente, violazione di legge e omesso esame rilevante
la motivazione apparente integra nullità della sentenza per mancanza del requisito minimo costituzionale della motivazione
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza formale della motivazione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione intellegibile; nel processo tributario la nullità per motivazione apparente è censurabile come vizio processuale
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
per le aree fabbricabili il valore imponibile va determinato secondo criteri tassativi: zona territoriale, indice edificatorio, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di aree analoghe
art. 13, comma 3, d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 201
la disciplina Ici sul valore delle aree fabbricabili costituisce matrice di riferimento anche per l'IMU
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2022, n. 201
richiamato nel ricorso, ma il Collegio ricostruisce la questione alla luce della disciplina IMU e della nozione di area fabbricabile
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
richiamato nel ricorso come norma sul presupposto IMU e sulla nozione di area edificabile
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione dell'atto impositivo e accertamento tributario
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1922, n. 546
richiamato nel ricorso incidentale nel contesto del processo tributario
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per la legittimità dei regolamenti comunali che predeterminano valori delle aree edificabili
art. 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato in tema di regolamenti comunali sui valori delle aree edificabili
art. 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato come base del potere comunale di fissare valori delle aree ai fini tributari
art. 32 L.R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16
richiamato per qualificare il meccanismo della perequazione urbanistica nel comparto edificatorio
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non basta una motivazione sintetica o non condivisibile, se il percorso argomentativo è comunque percepibile.
- L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa, mette il contribuente in grado di difendersi e rinvia ad atti generali conosciuti o conoscibili, come una delibera comunale sui valori delle aree edificabili.
- Nella determinazione del valore venale di un'area fabbricabile il giudice deve attenersi ai criteri legali tassativi previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; non è consentita una stima equitativa svincolata da tali parametri.
- Per i suoli inclusi in un comparto assoggettato a perequazione urbanistica, la potenzialità edificatoria attribuita dal piano costituisce una qualità intrinseca del bene e può integrare il presupposto impositivo dell'IMU/ICI.
- La disciplina dell'ICI sul valore delle aree fabbricabili resta il riferimento anche per l'IMU e per i tributi locali succedutisi, quanto alla nozione di area edificabile e ai criteri di stima.
- La distinzione tra diritti edificatori perequativi e compensativi è decisiva: i primi inerendo al suolo sono tassabili come indice di edificabilità del terreno, i secondi, se separati dal fondo e localizzati altrove, non fondano di per sé il presupposto impositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13557/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13558/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13559/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13561/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13565/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13567/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →