Cassazione Civile, Ordinanza n. 13558/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2012, IRES e IRAP sulla base della ricostruzione dei compensi relativi alla raccolta di giocate tramite apparecchi ex art. 110 TULPS, effettuata presso concessionarie della rete telematica; impugnava anche il correlato atto di irrogazione delle sanzioni. In primo grado i giudizi erano stati decisi separatamente e poi riuniti in appello. La CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio sul tributo e rigettato quello della società sulle sanzioni. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ritenuto gravi, precise e concordanti le presunzioni poste a base dell'accertamento senza considerare integralmente le critiche della contribuente e gli elementi contrari; 2) violazione del combinato disposto degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973, del d.lgs. 472/1997, del d.lgs. 471/1997, dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che, anche ammettendo una parte di errata attribuzione del reddito non dichiarato riferito a un concessionario, la CTR avrebbe dovuto rideterminare l'intero importo di imposte, interessi e sanzioni anziché confermare l'atto nei termini in cui lo aveva fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la CTR aveva correttamente valorizzato una pluralità di elementi indiziari: le comunicazioni dei concessionari, i dati sui compensi complessivi del gestore, e il fatto che la contabilità della società recasse annotazioni solo a partire dal 31 maggio 2012 nonostante alcuni apparecchi fossero stati collegati in rete per tutto l'anno. Tali elementi sono stati considerati idonei a integrare una presunzione semplice conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza e a trasferire sul contribuente l'onere della prova contraria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la CTR non aveva affermato un'erronea determinazione del maggior reddito accertato, ma aveva applicato, in base alla prassi di settore e in assenza di prova contraria, una ripartizione dei compensi al 50% tra gestore ed esercente; conseguentemente era corretta anche la rideterminazione di imposte, interessi e sanzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata formale costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento fondato su presunzioni semplici, purché sorrette dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e valutate globalmente.
art. 2727 c.c.
La presunzione è inferenza dal fatto noto al fatto ignoto; nel caso la Corte richiama la funzione indiziaria degli elementi addotti dall'Ufficio.
art. 2729 c.c.
Ammette solo presunzioni gravi, precise e concordanti; tali requisiti vanno apprezzati con giudizio complessivo e non atomistico.
art. 2697 c.c.
Una volta raggiunta la prova presuntiva dell'Ufficio, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'accertamento, senza un'autonoma statuizione interpretativa della Corte.
art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alle sanzioni, senza specifica diversa interpretazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alle sanzioni, senza specifica diversa interpretazione.
art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alle sanzioni, senza specifica diversa interpretazione.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alle sanzioni, senza specifica diversa interpretazione.
art. 6, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alle sanzioni, senza specifica diversa interpretazione.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alle sanzioni, senza specifica diversa interpretazione.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso, in tema di processo tributario e poteri del giudice, senza autonoma puntualizzazione decisoria.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Veicolo della censura per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la prova presuntiva è sufficiente a sostenere l'accertamento quando gli indizi, valutati nel loro complesso, presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La valutazione delle presunzioni non può essere atomistica: il giudice deve esaminare gli indizi in modo globale, poiché ciascuno può essere insufficiente isolatamente ma idoneo se inserito in un quadro unitario.
- La precisione riguarda la determinatezza del fatto noto; la gravità attiene alla probabilità logica del fatto ignoto; la concordanza richiede una convergenza univoca degli indizi verso la medesima conclusione, pur potendo non essere necessaria in ogni caso la pluralità di elementi.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva grave, precisa e concordante, l'onere di dimostrare il contrario si sposta sul contribuente.
- In sede di legittimità è censurabile la falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. quando il giudice di merito qualifichi come gravi, precisi e concordanti elementi che non lo sono, o viceversa neghi tale natura a elementi che invece la presentano.
- Quando il giudice di merito ridetermina il reddito imponibile in base a dati indiziari e alla prassi di settore, la conferma delle imposte e delle sanzioni è legittima se il contribuente non prova una diversa ripartizione dei ricavi o un criterio alternativo attendibile.
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