Cassazione Civile, Ordinanza n. 13567/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il corrispettivo di una fornitura di infissi destinati a una serie di villette. I destinatari del decreto hanno proposto opposizione e il Tribunale, revocato il monitorio, ha condannato i debitori in solido al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, oltre interessi da transazione commerciale. In appello la Corte territoriale ha ulteriormente rideterminato il credito, ritenendo alcuni infissi inadeguati perché fissi anziché apribili in determinati ambienti, quantificando detrazioni e residuo dovuto, e ha liquidato gli interessi come legali dal 27.11.2009 al saldo, oltre a detrarre gli acconti versati. In cassazione la società fornitrice ha censurato: 1) la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e il conseguente accertamento di fatto sulla quantificazione del credito; 2) la mancata applicazione degli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002, sostituiti da una generica statuizione sugli interessi legali; 3) l’erronea imputazione degli acconti al capitale invece che prima agli interessi ex art. 1194 c.c. I debitori hanno resistito e proposto ricorso incidentale lamentando l’omesso esame di un ulteriore acconto di Euro 18.700,00 versato nel corso del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto sulla consulenza tecnica e sulla quantificazione del credito, non consentito in cassazione e non riconducibile validamente alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la sentenza d’appello, parlando genericamente di interessi legali, avesse applicato l’art. 1284 c.c. invece degli interessi moratori commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002, già riconosciuti in primo grado e non contestati con appello. Ha accolto anche il terzo motivo del ricorso principale, perché gli acconti versati dovevano essere imputati prima agli interessi e non direttamente al capitale, secondo il criterio legale di cui all’art. 1194 c.c. Ha infine accolto il ricorso incidentale, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di considerare un ulteriore acconto incontestato di Euro 18.700,00. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La doglianza è ammissibile solo se si denuncia che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola legale; non è invece deducibile per censurare il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro utilizzato per le censure di violazione di legge formulate nei motivi principali relativi agli interessi e all’imputazione dei pagamenti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura sul cattivo esercizio della valutazione della prova può, nei limiti consentiti, essere incanalata nel vizio motivazionale, non nella violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 1284 c.c.
La formula generica "interessi legali" viene interpretata come richiamo agli interessi legali civilistici; se invece spettano interessi moratori commerciali, l’indicazione dei soli interessi legali integra violazione di legge.
art. 5 d.lgs. 231/2002
Gli interessi per le transazioni commerciali, già riconosciuti in primo grado e non impugnati sul punto, non potevano essere sostituiti in appello con gli interessi legali generici.
art. 1194 c.c.
Nel pagamento parziale gli acconti devono essere imputati prima agli interessi e solo dopo al capitale; il criterio opera automaticamente e non richiede una specifica deduzione di parte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l’apparente veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, inclusa la consulenza tecnica d’ufficio.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello legalmente previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non quando si contesti il merito del convincimento espresso.
- Se in primo grado sono stati riconosciuti gli interessi moratori da transazione commerciale e la relativa statuizione non è stata impugnata, il giudice d’appello non può sostituirli con una generica condanna agli interessi legali.
- La formula generica "interessi legali" deve essere letta, di regola, come richiamo all’art. 1284 c.c.; ove il credito sia soggetto a una diversa disciplina speciale sugli interessi, la statuizione deve essere coerente con tale disciplina.
- In caso di pagamento parziale, gli acconti devono essere imputati prioritariamente agli interessi maturati e solo successivamente al capitale, indipendentemente da una specifica allegazione della parte debitrice.
- L’omessa considerazione di un pagamento già intervenuto e incontestato integra vizio decisivo della decisione e impone il riesame della quantificazione del dovuto in sede di rinvio.
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