Cassazione Civile, Ordinanza n. 13565/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, dopo aver citato in giudizio il proprio ex amministratore per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti da condotte di mala gestio, ha visto respinta la domanda in primo grado e dichiarato inammissibile il proprio appello. In cassazione ha censurato la sentenza della Corte d'appello sotto due profili: da un lato, per avere ritenuto nuova la prospettazione relativa alla data di restituzione/consegna dei locali aziendali alle familiari dell'amministratore, assumendo che la controversia avesse comunque riguardato fin dall'origine la condotta di ingiustificata restituzione dei locali e che la diversa collocazione temporale fosse stata introdotta e discussa nel contraddittorio; dall'altro, per avere dichiarato generici i motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che i tre motivi di gravame contenevano una critica specifica e puntuale alla sentenza di primo grado. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza di appello per violazione degli artt. 345 e 342 c.p.c. e per difetto di motivazione della declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di domanda nuova, osservando che nel giudizio di merito il tema della restituzione dei locali era stato effettivamente dibattuto nell'intervallo temporale 2007-2010 e che il dato cronologico era comunque secondario rispetto al nucleo della censura, cioè l'ingiustificata restituzione dei locali senza preventiva decisione dei soci. Ha inoltre affermato che i motivi di appello erano dotati della necessaria specificità, perché nel ricorso per cassazione la società aveva trascritto in modo adeguato le doglianze proposte in appello e aveva dimostrato la loro capacità di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di primo grado. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito i tre motivi di gravame e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
viene richiamato come base della domanda di responsabilità dell'ex amministratore per i danni derivanti da mala gestio.
art. 345 c.p.c.
il divieto di domande nuove in appello non opera quando la pretesa resta ancorata ai medesimi fatti costitutivi già introdotti e il diverso dato temporale non introduce un nuovo tema di indagine realmente estraneo al primo grado.
art. 342 c.p.c.
i motivi di appello sono specifici quando indicano chiaramente i capi impugnati e le ragioni della critica, così da confrontarsi con la decisione di primo grado e scardinarne la ratio decidendi, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sul contenuto e sull'ammissibilità dell'appello.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, ma è sufficiente la trascrizione essenziale degli atti rilevanti, non quella integrale, se idonea a rendere comprensibile la censura.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è evocato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza che dichiari inammissibile l'appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
è richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 281-sexies c.p.c.
indica la forma decisoria con cui la Corte d'appello ha pronunciato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Non costituisce domanda nuova in appello la mera diversa collocazione temporale di un fatto già dedotto e discusso in primo grado, quando il nucleo costitutivo della pretesa resti immutato e il contraddittorio si sia effettivamente sviluppato su quel medesimo tema.
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., il motivo di appello è specifico se individua in modo chiaro i punti della sentenza censurati e le ragioni della critica, risultando idoneo, se fondato, a privare la decisione della sua base logico-giuridica.
- Nel ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare in modo sufficiente il contenuto dei motivi di gravame e dimostrarne la concreta specificità, senza potersi limitare a rinvii apodittici agli atti di merito.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione va interpretato in modo non formalistico e proporzionato, consentendo la trascrizione essenziale dei soli passaggi rilevanti degli atti e dei documenti, purché la censura sia compiutamente intellegibile.
- Quando la censura riguarda una condotta illecita o gestoria nel suo complesso, il dato cronologico puntuale può essere secondario rispetto al fatto costitutivo centrale, e non basta da solo a trasformare la domanda in una pretesa diversa.
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