Cassazione Civile, Ordinanza n. 13559/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito stipulato il 30.10.1992 e intrattenuto per un lungo periodo tra una società poi fallita e l’originaria banca, poi incorporata nell’odierna ricorrente. La curatela del fallimento ha agito per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate, deducendo nullità di clausole relative a interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari, nonché l’assenza o incompletezza della documentazione contrattuale e contabile. I giudici di merito hanno ricostruito il dare-avere tramite CTU e documentazione parziale, ritenendo in parte fondate le domande della curatela e rideterminando il saldo. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 2033 c.c., sostenendo che il correntista che agisce in ripetizione deve produrre tutti gli estratti conto e che non si può supplire alla carenza probatoria con criteri presuntivi o approssimativi, lamentando che la CTU avrebbe dovuto prendere come base il saldo iniziale risultante dai documenti disponibili; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 2946 c.c., 117 TUB e 115 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di prescrizione era stata correttamente proposta e che, in difetto di prova scritta dell’apertura di credito, tutte le rimesse avrebbero dovuto essere considerate solutorie, con conseguente prescrizione delle pretese restitutorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo. Ha ritenuto, quanto al primo, che la doglianza non colpisse in modo pertinente la decisione di merito e che, in ogni caso, in materia di conto corrente bancario la prova dell’indebito può essere integrata dal giudice anche mediante CTU e altri mezzi di cognizione, partendo dal dato più sfavorevole al correntista. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, ai fini della prescrizione delle rimesse sul conto, l’esistenza di un’apertura di credito incide sulla qualificazione delle rimesse come ripristinatorie o solutorie e che, nel caso concreto, non risultava né allegato né provato che le condizioni dell’apertura di credito fossero contenute nel contratto di conto corrente; pertanto, spettava alla parte attrice dimostrare l’esistenza del contratto di affidamento. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice di merito, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell’onere della prova sia nella domanda di ripetizione d’indebito sia nell’eccezione di prescrizione; la Corte ribadisce che la parte che allega l’esistenza dell’apertura di credito deve provarla quando essa sia decisiva per la qualificazione delle rimesse.
richiamato come fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dalla curatela.
richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria invocata dalla banca rispetto alle rimesse sul conto corrente.
richiamato per affermare che l’apertura di credito, salvo specifiche condizioni contrattuali previste nel contratto di conto corrente secondo la disciplina applicabile, deve risultare da forma scritta.
invocato dalla banca nel secondo motivo, ma non centrale nella ratio decisoria finale.
richiamato nella ricostruzione dei fatti di merito per il disconoscimento della conformità all’originale di una copia del contratto.
richiamato nel contesto dell’istanza stragiudiziale di esibizione di documentazione bancaria rimasta inevasa.
delibera C.I.C.R. del 9.2.2000
richiamata per escludere che la mera pubblicazione del tasso reciproco sugli interessi attivi e passivi possa sostituire la specifica informazione scritta richiesta dalla disciplina.
delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003
richiamata nella motivazione sulla forma scritta dell’apertura di credito in quanto disciplina di raccordo con l’art. 117 TUB.
Massime di principio
- Nelle controversie di ripetizione di indebito su conto corrente bancario, la mancanza di alcuni estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda: il giudice può ricostruire il rapporto anche mediante altri elementi documentali, presunzioni e consulenza tecnica contabile, partendo dal dato iniziale più sfavorevole alla parte gravata dell’onere della prova.
- Il correntista che agisce per la restituzione di somme indebitamente addebitate deve provare i movimenti del conto e i fatti costitutivi della domanda; tuttavia, quando la documentazione sia parziale, la prova può essere integrata in via giudiziale con gli strumenti istruttori disponibili.
- Ai fini dell’eccezione di prescrizione delle rimesse sul conto corrente, la qualificazione delle rimesse come ripristinatorie o solutorie dipende dall’esistenza di un’apertura di credito validamente provata, perché solo in presenza di affidamento si può verificare se le rimesse siano destinate a reintegrare la provvista o a estinguere un debito esigibile.
- Se la parte che agisce o resiste fa leva sull’esistenza di un’apertura di credito per incidere sulla prescrizione, tale esistenza deve risultare da prova adeguata e, nei rapporti bancari soggetti a forma scritta, non può essere presunta in mancanza di un documento contrattuale o di pattuizioni scritte idonee a dimostrarla.
- La mera contestazione generica della prescrizione non esonera il giudice dal verificare la natura delle rimesse, ma l’onere di dimostrare il titolo dell’affidamento resta in capo a chi lo invoca quando la documentazione contrattuale non ne attesti con chiarezza l’esistenza.
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