Cassazione Civile, Ordinanza n. 13561/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 1° febbraio 2001, sottoscritta dai soci di una società di persone al momento della cessione delle quote di uno di essi a un terzo, con cui il socio uscente si sarebbe impegnato a sopportare pro quota il pagamento delle rate di un mutuo contratto dalla società nell'interesse sociale. Sulla base di tale scrittura la società ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex socio, ma in appello il decreto è stato revocato perché la Corte territoriale ha ritenuto che la scrittura fosse un patto parasociale tra soli soci, non riferibile alla società, e comunque non idoneo a fondare un obbligo della società o un accollo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione dell'art. 1388 c.c. e dell'art. 1350 c.c., per avere la Corte escluso la spendita del nome della società e quindi la sua legittimazione attiva, nonostante la sottoscrizione da parte di tutti i soci, che erano anche amministratori; 2) violazione dell'art. 2341-bis c.c., per l'erronea qualificazione della scrittura come patto parasociale; 3) violazione degli artt. 1388, 1326 e 1273 c.c., per non avere ricondotto l'accordo alla figura dell'accollo; 4) violazione degli artt. 2252 e 2300 c.c., per avere attribuito alla scrittura effetti modificativi del contratto sociale invece di considerarla un accordo con distinta funzione sinallagmatica, in particolare collegato all'accollo del debito. Il controricorrente ha resistito con ricorso incidentale condizionato, chiedendo la riproposizione delle difese assorbite in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e anche il ricorso incidentale condizionato, nei limiti della motivazione. Ha cassato la sentenza di appello e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi indicati. La Corte ha ritenuto erronea la motivazione della sentenza impugnata perché: la spendita della qualità di rappresentante legale non richiede formule sacramentali e può desumersi dalle modalità concrete della sottoscrizione; non è corretto escludere in radice che, in un negozio di cessione di quota, siano inserite clausole nell'interesse della società; la qualificazione in termini di patto parasociale era ingiustificata, perché la pattuizione non regolava il comportamento futuro dei soci nell'esercizio dei poteri sociali né la governance, ma condizionava l'efficacia della cessione all'assunzione di un obbligo relativo a un debito sociale; infine, l'esclusione dell'accollo non poteva fondarsi solo sulla mancata menzione formale della società, dato che la scrittura era stata sottoscritta da tutti i soci-amministratori e non è necessaria una contemplatio domini espressa. Il giudice di rinvio dovrà quindi procedere alla nuova qualificazione del negozio e regolamentare anche le spese.
Norme richiamate
art. 1388 c.c.
La spendita del nome del rappresentato non richiede formule sacramentali e può risultare dalle modalità concrete di manifestazione della volontà; nel caso concreto la Corte ha ritenuto errato escludere aprioristicamente la riferibilità della sottoscrizione anche alla società.
art. 1350 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione non fonda la ratio sulla forma ex art. 1350 c.c.; la Corte si concentra sulla qualificazione del negozio e sulla rappresentanza.
art. 2341-bis c.c.
La norma tipizza i patti parasociali finalizzati a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società; una pattuizione che regola il pagamento di un debito sociale in occasione della cessione di quota non rientra in tale schema.
art. 1326 c.c.
Richiamato per sostenere la riconducibilità della scrittura a un accordo negoziale diverso dal patto parasociale; la Corte rimette al giudice di rinvio la qualificazione complessiva del negozio.
art. 1273 c.c.
Richiamato a sostegno della tesi dell'accollo; la Corte afferma che l'esclusione dell'accollo non può fondarsi solo sulla mancanza di una formale dichiarazione della società, dovendosi valorizzare la sottoscrizione dei soci-amministratori e l'assenza di formule sacramentali.
art. 2252 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti modificativi del contratto sociale; la Corte esclude che la scrittura debba essere automaticamente letta come modificazione del contratto sociale e rinvia la qualificazione al giudice di merito.
art. 2300 c.c.
Citatо nel quarto motivo in connessione con l'efficacia verso i terzi delle modificazioni sociali; non costituisce il perno decisorio della sentenza.
Massime di principio
- La spendita della qualità di legale rappresentante di una società non richiede formule sacramentali: la riferibilità dell'atto alla società può essere desunta dalle concrete modalità di sottoscrizione e dal contesto dell'accordo.
- In un negozio di cessione di partecipazioni sociali possono essere inserite pattuizioni che incidono sull'interesse della società o condizionano l'efficacia della cessione all'adempimento di obblighi assunti da uno dei soci; non è corretto escludere tale possibilità in via generale.
- Il patto parasociale è tale solo se, oltre a essere estraneo al contratto sociale e allo statuto, è funzionalmente diretto a regolare il comportamento futuro dei soci nell'esercizio dei diritti e dei poteri sociali, in funzione di stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo societario.
- Una pattuizione che abbia per oggetto la sorte di un debito sociale in occasione della cessione di quota non integra, di per sé, un patto parasociale, se non disciplina l'esercizio dei diritti sociali o la governance.
- L'esclusione della figura dell'accollo non può fondarsi sul solo difetto di una formale contemplatio domini, quando dal contesto emerga la sottoscrizione da parte di tutti i soci che erano anche amministratori della società debitrice; la qualificazione del negozio richiede una valutazione complessiva del testo e delle circostanze.
- La qualificazione giuridica di una scrittura privata complessa spetta al giudice di merito e, se la motivazione non confronta correttamente il contenuto dell'accordo con le categorie astratte applicabili, la sentenza è cassabile per errore di diritto.
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