Cassazione Civile, Ordinanza n. 13557/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società una maggiore IVA, ritenendo irregolare l'emissione di fatture in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 633/1972, emesse sulla base di dichiarazioni d'intento presentate da alcuni clienti che, secondo l'Ufficio, non possedevano i requisiti per fruire del regime di non imponibilità. La contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva confermato, affermando che il cedente/fornitore, una volta verificata la regolarità formale della dichiarazione d'intento, non era tenuto ad ulteriori verifiche sui requisiti del cessionario e non poteva essere onerato di controlli ulteriori, soprattutto per finalità estranee ai compiti tributari. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione/falsa applicazione della normativa sulle dichiarazioni d'intento e sulle cessioni in sospensione d'imposta, sostenendo che il giudice d'appello aveva errato nel ritenere sufficienti i controlli formali e nel escludere ogni onere di diligenza del cedente: in presenza di elementi di fatto idonei a far sorgere dubbi sulla qualifica di esportatore abituale di alcuni clienti, il fornitore avrebbe dovuto svolgere una valutazione diligente e completa delle informazioni disponibili prima di emettere fatture senza IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito. La Corte ha affermato che, nelle cessioni effettuate in regime di non imponibilità sulla base di dichiarazioni d'intento, il cedente non può limitarsi al solo controllo formale della documentazione, ma deve verificare con diligenza, alla luce di tutte le informazioni ragionevolmente disponibili, se sussistano i presupposti per applicare il regime agevolativo; tale verifica non coincide con i poteri di accertamento dell'Ufficio, ma impone al fornitore di non ignorare elementi che facciano dubitare della reale esistenza dei requisiti del cessionario. La CTR aveva invece escluso in modo apodittico tale onere di diligenza, commettendo errore di diritto. In sede di rinvio dovrà quindi essere riesaminato il comportamento della contribuente sotto il profilo della corretta acquisizione e valutazione delle informazioni sui clienti.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
comma 1, lett. c); comma 2
La non imponibilità delle cessioni all'esportazione è subordinata alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma; il cedente non è tenuto ai poteri di controllo dell'Ufficio, ma deve comunque operare con diligenza nella verifica dei presupposti del regime di sospensione d'imposta.
art. 1 d.L. 29 dicembre 1983, n. 746
in relazione al d.M. 6 dicembre 1986
La disciplina delle dichiarazioni d'intento è richiamata come base normativa del regime di acquisti senza imposta da parte dell'esportatore abituale.
art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Se la dichiarazione d'intento è rilasciata in mancanza dei presupposti di legge, l'omesso pagamento del tributo è a carico esclusivo dei cessionari/committenti/importatori che l'hanno rilasciata; la disposizione, però, non esclude la rilevanza di condotte sanzionabili anche del cedente nei casi previsti.
art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come norma che, in regime ordinario, disciplina l'esigibilità dell'imposta, dalla quale il cedente è esonerato nelle cessioni all'esportazione.
artt. 17 e ss. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono evocati per indicare il regime ordinario di versamento dell'IVA, dal quale il cedente è esentato nelle operazioni non imponibili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle operazioni di cessione in sospensione d'imposta fondate su dichiarazione d'intento, il cedente non deve svolgere i poteri ispettivi propri dell'Amministrazione finanziaria, ma non può fermarsi alla sola verifica formale della documentazione quando emergano elementi che rendano dubbia la sussistenza dei requisiti del regime agevolativo.
- L'onere di diligenza del cedente impone una valutazione complessiva e ragionevole delle informazioni disponibili sul cessionario, specie quando tali elementi possano far sospettare l'assenza della qualità di esportatore abituale o l'irregolarità dell'operazione.
- La prova dei presupposti per l'applicazione del regime di non imponibilità e della disponibilità del plafond grava sul contribuente che intende avvalersene; non è l'Ufficio a dover dimostrare in via negativa la mancanza di tali requisiti.
- Se la dichiarazione d'intento è priva dei presupposti di legge o è ideologicamente falsa, il regime di non imponibilità non opera; la responsabilità per l'omesso pagamento del tributo segue la disciplina speciale, ma resta ferma la necessità di verificare se il cedente abbia adottato tutte le misure ragionevoli esigibili in concreto.
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