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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10816/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava l'indebita detrazione dell'imposta in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici di merito avevano confermato la pretesa erariale ritenendo che l'appalto fosse stato affidato a una società ritenuta fiscalmente inaffidabile, priva di adeguate risorse organizzative e operative, e che non fosse stata dimostrata l'effettiva esecuzione delle lavorazioni tramite subappalti a terzi. I ricorrenti hanno proposto sei motivi di ricorso per cassazione, deducendo: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente e omesso esame di fatti decisivi; 2) erronea individuazione dei doveri del destinatario della fattura e violazione delle norme IVA e delle presunzioni semplici, sostenendo che la detrazione non potesse essere negata per la sola inaffidabilità fiscale della subappaltante; 3) violazione dell'onere della prova, delle norme sull'accertamento IVA e dell'art. 116 c.p.c., nonché cattivo governo delle risultanze del procedimento penale; 4) violazione di norme costituzionali e convenzionali, assumendo che l'archiviazione penale dovesse imporre il rigetto della pretesa tributaria; 5) erronea applicazione dei termini di accertamento e omessa pronuncia sull'archiviazione penale; 6) omessa pronuncia e violazione delle norme sull'inutilizzabilità di elementi probatori raccolti dopo la notitia criminis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i profili motivazionali per il limite della doppia conforme e, comunque, infondate le censure di merito. Ha affermato che la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente, avendo esposto in modo chiaro fatti, quadro probatorio e ratio decidendi. Ha inoltre valorizzato la ricostruzione dei giudici di merito circa l'assenza di adeguata struttura aziendale della società fatturante e la mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte di terzi. La Corte ha escluso che l'archiviazione del procedimento penale producesse effetti vincolanti nel giudizio tributario, ribadendo l'autonomia tra i due giudizi; ha poi affermato che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, rileva la sola astratta configurabilità del reato e l'obbligo di denuncia, non l'esito del procedimento penale. Infine, ha respinto le doglianze sull'omessa pronuncia e sull'inutilizzabilità delle prove, osservando che gli elementi posti a base della decisione erano stati acquisiti nell'ambito del procedimento tributario e che la questione penale era comunque stata valutata dal giudice tributario. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che i motivi cumulavano in modo eterogeneo diversi vizi di legittimità, con conseguenti profili di inammissibilità, e che il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente; nel caso concreto tale vizio è escluso.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza tributaria; la Corte esclude che la CTR abbia motivato in modo apparente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo diversa dimostrazione dei presupposti di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 9 Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto alla detrazione IVA, ma la Corte respinge la censura perché la decisione di merito si fonda sull'insussistenza di prova dell'effettiva operazione e sulla fittizietà soggettiva del fornitore.

  • artt. 18, 19 e 21 d.P.R. 633/1972

    Norme invocate per sostenere la detrazione IVA; la Corte conferma la legittimità del recupero d'imposta in assenza di prova adeguata della reale operazione imponibile.

  • artt. 54 e 56 d.P.R. 633/1972

    Richiamati in relazione ai poteri di accertamento e alla pretesa violazione dell'onere probatorio; la Corte ritiene corretto l'operato della CTR.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte non ravvisa violazione dell'onere della prova, poiché la CTR ha fondato la decisione su elementi probatori logici e convergenti sull'inesistenza soggettiva delle operazioni.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ritiene corretta la valorizzazione degli indici sintomatici dell'operazione soggettivamente inesistente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici utilizzate dalla CTR sono reputate gravi, precise e concordanti, sicché la censura è infondata.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte esclude che il giudice di merito abbia violato le regole di valutazione delle prove, avendo argomentato in modo coerente sulla base del materiale istruttorio.

  • art. 57 comma 3 d.P.R. 633/1972

    Invocato in tema di termini accertativi; la Corte ribadisce che l'archiviazione penale non incide sul raddoppio dei termini.

  • art. 75 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nella doglianza sull'inutilizzabilità delle prove; la Corte la respinge perché gli elementi decisivi erano stati acquisiti nel procedimento tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è esclusa, poiché la questione sottostante era infondata e comunque considerata dal giudice tributario.

  • art. 4 All. E l. 2248/1865

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere effetti vincolanti del processo penale, ma la Corte esclude tale automatismo nel processo tributario.

  • art. 47 CEDU

    Invocato senza successo per sostenere un effetto impeditivo dell'archiviazione penale sulla pretesa tributaria.

  • artt. 111 e 117 Cost.

    Richiamati in relazione al preteso obbligo del giudice tributario di conformarsi all'esito penale; la Corte nega che da tali norme derivi un vincolo del genere.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Richiamato sulla dedotta inutilizzabilità della prova raccolta dopo la notizia di reato; la Corte esclude la violazione.

  • art. 191 c.p.p.

    Invocato per l'inutilizzabilità di atti di indagine; la Corte esclude che le prove decisive fossero inutilizzabili nel giudizio tributario.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    La Corte ribadisce che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, conta l'astratta configurabilità del reato e l'obbligo di denuncia, non l'esito del procedimento penale.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo censure riconducibili a diversi paradigmi dell'art. 360 c.p.c., senza una chiara separazione delle doglianze.
  • Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentita la mera critica alla sufficienza o alla logicità della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato sulla motivazione è precluso salvo che il ricorrente indichi la diversità dei presupposti di fatto posti a base delle due decisioni di merito.
  • Nel contenzioso IVA, la detrazione può essere negata quando il giudice di merito accerti, con motivazione logica e sorretta da elementi convergenti, che l'operazione è soggettivamente inesistente e che il fornitore indicato in fattura non disponeva di adeguata struttura, risorse o operatività per eseguire le prestazioni fatturate.
  • Ai fini della prova dell'effettività dell'operazione economica, il giudice può valorizzare indici sintomatici quali l'assenza di sede operativa, la brevissima durata dell'impresa fatturante, l'inadeguatezza del personale, le modalità anomale di pagamento e l'assenza di prova dell'effettiva esecuzione da parte di terzi.
  • Nel processo tributario, l'esito del procedimento penale originato dai medesimi fatti non ha efficacia vincolante automatica: il giudice tributario può valutarne gli esiti, ma resta autonomo rispetto al giudizio penale.
  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, rileva la sola astratta configurabilità di un reato e l'obbligo di denuncia, non l'esito del procedimento penale né la sua eventuale archiviazione.
  • La dedotta omessa pronuncia è irrilevante quando la questione asseritamente trascurata è comunque infondata nel merito sulla base della motivazione complessiva della sentenza impugnata.
  • Non sussiste violazione delle regole sull'inutilizzabilità delle prove quando gli elementi posti a base della decisione sono stati acquisiti nel procedimento tributario e non come atti di polizia giudiziaria in un procedimento penale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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