Cassazione Civile, Ordinanza n. 10817/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2005-2006 notificati a una società immobiliare. La Commissione tributaria regionale aveva respinto gli appelli dell’Agenzia delle entrate, ritenendo, da un lato, che gli avvisi non potessero essere emessi perché le annualità erano state già definite con accertamento con adesione e, dall’altro, che le movimentazioni bancarie poste a base degli atti non fossero riferibili alla società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2 d.lgs. 218/1997, 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l’accertamento integrativo/ulteriore fosse comunque consentito in presenza di nuovi elementi conoscibili successivamente all’adesione; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse negato rilievo probatorio ai movimenti bancari senza verificare concretamente la loro riferibilità alla contribuente e le sue giustificazioni; 3) vizio motivazionale sul medesimo punto degli accertamenti bancari. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, poi respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità, ritenendo sanata l’eventuale nullità della notifica del ricorso per cassazione per effetto della costituzione della società e comunque tempestivo il deposito. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che l’accertamento con adesione non preclude l’ulteriore azione accertatrice quando sopravvengano elementi nuovi, anche se conosciuti da altro ufficio o dalla Guardia di finanza ma non ancora in possesso dell’ufficio emittente al momento dell’atto; ha accolto anche il secondo motivo, ribadendo che i versamenti e prelevamenti bancari sono assistiti da presunzione legale e che il giudice deve verificarne in concreto la riferibilità al contribuente e l’eventuale prova contraria; il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 218/1997
La definizione con accertamento con adesione non esclude l’ulteriore azione accertatrice nei casi previsti dalla norma; le ipotesi indicate sono alternative tra loro, sicché è sufficiente che ne ricorra una per legittimare l’emissione di un ulteriore avviso.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Consente l’integrazione o modificazione dell’avviso di accertamento in presenza di dati sopravvenuti, anche se già noti ad altro ufficio ma non ancora in possesso dell’ufficio procedente.
art. 57 d.P.R. 633/1972
È richiamato quale norma parallela per l’IVA che consente l’ulteriore esercizio dell’azione accertatrice entro i termini di decadenza nei casi previsti.
art. 32 d.P.R. 600/1973
I movimenti bancari su conti correnti sono assistiti da presunzione legale di ricavi; il contribuente può fornire prova contraria anche con presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarle in modo analitico e concreto.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova nel contrasto alla presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo tramite la costituzione della parte intimata o la notificazione del controricorso.
art. 291 c.p.c.
La nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione, spontanea o ordinata dal giudice.
art. 369 c.p.c.
Il termine per il deposito del ricorso per cassazione decorre, in caso di reiterazione della notifica alla stessa parte, dalla prima notifica salvo che questa sia nulla; in tal caso decorre dalla seconda.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L’accertamento con adesione non preclude in assoluto l’emissione di un successivo avviso di accertamento: ciò è possibile quando sopravvengano elementi nuovi o ricorrano le altre ipotesi previste dalla disciplina speciale, che vanno considerate tra loro alternative.
- Ai fini dell’ulteriore azione accertatrice, possono integrare "nuovi elementi" anche dati già conosciuti da un ufficio finanziario o dalla Guardia di finanza ma non ancora nella disponibilità dell’ufficio che ha emesso il primo atto.
- In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale sui movimenti bancari impone al giudice di merito una verifica concreta e analitica della riferibilità delle operazioni al contribuente e delle eventuali giustificazioni offerte; non è sufficiente una motivazione generica o apodittica.
- La prova contraria alla presunzione bancaria può essere fornita dal contribuente anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e valutate nel loro complessivo significato.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanabile per raggiungimento dello scopo quando la parte intimata si costituisce e difende nel merito, oppure mediante rinnovazione della notifica.
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