Cassazione Civile, Ordinanza n. 10814/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2004. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, ritenendo fondate le riprese fiscali perché, attraverso un meccanismo di pre e post fatturazione degli spot pubblicitari con una società collegata, la contribuente aveva realizzato operazioni in cui una prestazione era resa a titolo oneroso a un corrispettivo superiore al mercato e l'altra a titolo gratuito, con violazione del principio di competenza. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo non sono specificati i contenuti analitici dei motivi. Nelle more, la contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018; l'istanza era stata inizialmente respinta dall'Agenzia con diniego non impugnato, poi però l'Agenzia ha annullato il diniego in autotutela nel termine per impugnarlo, con conseguente perfezionamento della procedura incidentale di definizione agevolata.
La decisione
La Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso perché rileva che la lite è stata definita mediante procedura agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018. Poiché il diniego iniziale dell'Agenzia è stato poi annullato in autotutela nel termine utile, la definizione deve considerarsi perfezionata; di conseguenza il giudizio viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018.
Norme richiamate
La procedura di definizione agevolata della lite, se perfezionata, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, decreto-legge 119/2018
Prevede che, in caso di perfezionamento della definizione agevolata, il giudizio si estingua con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando la lite fiscale è oggetto di definizione agevolata prevista dalla legge e la procedura si perfeziona, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza decidere sui motivi di ricorso.
- L'annullamento in autotutela del diniego di definizione agevolata, avvenuto nel termine utile per impugnarlo, può determinare il perfezionamento della procedura incidentale e quindi la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, il controllo di legittimità sul merito dell'accertamento resta assorbito.
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