Cassazione Civile, Ordinanza n. 10823/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da due avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA, relativi agli anni 2005 e 2006, dopo una contestazione di operazioni ritenute inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo non provata dall'Ufficio la consapevolezza del contribuente circa l'inesistenza delle operazioni e la sua conoscibilità secondo ordinaria diligenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: il primo per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., quanto alle riprese IVA e a elementi fattuali che, secondo l'Ufficio, dimostravano l'inesistenza soggettiva delle operazioni; il secondo per violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti; il terzo per violazione dell'art. 20 d.lgs. 74/2000 e dell'art. 654 c.p.c. sulla compensazione delle spese; il quarto per violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c., lamentando contraddizione nella qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti e nel successivo trattamento dei costi ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo e gli ulteriori due motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse applicato correttamente il criterio di riparto dell'onere probatorio nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, poiché si era limitata a richiamare l'ordinaria diligenza del contribuente senza confrontarsi con il più rigoroso standard elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre osservato che la decisione di merito non conteneva una chiara statuizione sull'oggettiva fittizietà del fornitore. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione del giudice di merito, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame quanto alle riprese IVA di un fatto decisivo
è la norma invocata per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura di violazione dell'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
consente di denunciare in cassazione l'errore di diritto nella ripartizione dell'onere probatorio; nel caso concreto la censura è stata accolta.
nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, anche presuntivamente, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo grava sul contribuente la prova liberatoria della massima diligenza esigibile.
richiamato dal ricorrente in relazione al capo sulle spese, ma il relativo motivo è stato assorbito.
richiamato dal ricorrente in relazione al capo sulle spese, ma il relativo motivo è stato assorbito.
richiamati nel quarto motivo in tema di deducibilità dei costi connessi alle operazioni contestate; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Quando si contesta l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare non solo che il fornitore sia fittizio, ma anche che il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione d'imposta.
- La prova richiesta all'Amministrazione può essere anche presuntiva, purché fondata su elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- Una volta assolto tale onere da parte dell'Ufficio, incombe sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
- Ai fini del riparto probatorio, non sono di per sé decisivi la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di vantaggi dalla rivendita delle merci o dei servizi.
- La decisione di merito deve chiaramente qualificare la tipologia di operazione contestata e applicare coerentemente il relativo regime probatorio; un uso generico del criterio dell'ordinaria diligenza non è sufficiente.
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