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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10820/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2005, emesso nei confronti di una società che non aveva presentato la dichiarazione fiscale per quell’annualità. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accolto l’appello incidentale della società contribuente, ritenendo non adeguata la metodologia induttiva utilizzata e considerando non valutate le giustificazioni rese nel contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione l’Agenzia ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 18 e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’appello incidentale della società era inammissibile perché la società risultava già cancellata dal registro delle imprese, con conseguente perdita della capacità processuale e necessità che l’impugnazione provenisse dai soci o fosse nei loro confronti proposta; 2) violazione degli artt. 38, 39 e 41 d.P.R. 600/1973, 55 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., lamentando che la CTR aveva escluso la legittimità dell’accertamento induttivo nonostante l’omessa dichiarazione tributaria, ipotesi in cui l’Ufficio può determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni supersemplici e con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato, da un lato, che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la perdita della capacità processuale, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla società estinta se non proveniente dai soci o nei loro confronti indirizzata. Dall’altro lato, ha ribadito che, in caso di omessa dichiarazione, l’accertamento delle imposte sui redditi è disciplinato dall’art. 41 d.P.R. 600/1973 e consente all’Amministrazione di ricorrere al metodo induttivo e a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma sul vizio processuale dedotto nel primo motivo di ricorso per cassazione.

  • artt. 18 e 53 d.lgs. 546/1992

    Sono evocati per sostenere l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla società estinta.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta in pendenza di giudizio, è qualificata come evento interruttivo disciplinato da tali norme.

  • art. 110 c.p.c.

    La legittimazione processuale si trasferisce automaticamente ai soci della società estinta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo.

  • artt. 38, 39 e 41 d.P.R. 600/1973

    Per l’omessa dichiarazione tributaria opera l’art. 41, che consente l’accertamento sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche mediante metodo induttivo.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    È richiamato in relazione all’accertamento IVA in presenza di omessa dichiarazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’omessa dichiarazione comporta un’inversione dell’onere della prova, che grava sul contribuente per dimostrare il minor reddito o la sua insussistenza.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e la perdita della capacità processuale; se l’evento estintivo si verifica in corso di causa e non viene formalmente fatto constare, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società deve essere proposta dai soci o nei loro confronti, altrimenti è inammissibile.
  • In caso di estinzione della società per cancellazione, la legittimazione processuale attiva e passiva si trasferisce ai soci, tra i quali opera un litisconsorzio necessario indipendentemente dalla divisibilità del rapporto sostanziale.
  • Nel caso di omessa dichiarazione dei redditi, l’accertamento non è retto dall’art. 39 d.P.R. 600/1973 ma dall’art. 41 del medesimo decreto, che attribuisce all’Ufficio un potere di determinazione del reddito fondato su qualsiasi dato o notizia comunque acquisiti.
  • L’Amministrazione finanziaria, in presenza di omessa dichiarazione, può utilizzare il metodo induttivo e anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; grava quindi sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria circa l’inesistenza del reddito o la sua minore entità.
  • Il giudice di merito, quando l’accertamento riguarda un’omessa dichiarazione, deve confrontarsi con il regime probatorio speciale previsto per tale ipotesi e non può negare in radice la legittimità dell’accertamento induttivo sulla base della sola insufficienza della metodologia usata dall’Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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