Cassazione Civile, Ordinanza n. 06588/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento, assumendo che la cartella non gli fosse stata ritualmente notificata. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile perché la notifica della cartella era stata provata; la CTR aveva confermato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sul regime dell'agente della riscossione, lamentando che la CTR avesse ritenuto ammissibile la costituzione in appello dell'ente e valide le sue difese e produzioni; 2) violazione della disciplina che attribuisce la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione, sostenendo che non potesse costituirsi con avvocato del libero foro; 3) erronea applicazione delle norme sulla notificazione degli atti e della cartella, per avere la CTR ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento. Nella memoria il ricorrente ha inoltre sollevato dubbi di legittimità costituzionale sulla nuova disciplina della non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto applicabile lo ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche ipotesi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo. Nel caso concreto, in assenza di iniziative dell'ufficio per la riscossione e in mancanza di specifiche allegazioni sull'interesse ad agire, la Corte ha affermato che l'azione originaria non poteva essere proposta. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'azione introduttiva ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., assorbendo tutti i motivi di ricorso. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; non è stato imposto il raddoppio del contributo unificato per l'inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
la norma esclude in via generale l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'azione solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo può derivargli uno dei pregiudizi tipizzati; la disposizione incide sull'interesse ad agire, che deve sussistere fino alla decisione anche nei processi pendenti
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 convertito in l. n. 215/2021
la Corte lo considera applicabile ai giudizi pendenti e lo interpreta come norma di natura processuale e deflattiva, non estranea al contenuto e alle finalità del decreto-legge
ha riscritto e ampliato le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione dell'estratto di ruolo, senza mutare la ratio della disciplina
i principi e criteri direttivi non comprendono profili processuali relativi alla tutela contro le cartelle conosciute tramite estratto di ruolo; la questione di eccesso di delega è ritenuta irrilevante
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
norma applicata per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
consente, nel giudizio di cassazione, il deposito di documenti per dimostrare lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione dei primi due motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione del terzo motivo di ricorso
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della cartella
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della cartella
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della cartella
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della cartella di pagamento
artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamati dal ricorrente in tema di notificazione degli atti tributari
artt. 11, 14, 23 e 59 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dal ricorrente per contestare la costituzione dell'agente della riscossione in appello
richiamato dal ricorrente sulla legittimazione processuale dell'agente della riscossione
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
richiamato dal ricorrente sulla difesa in giudizio dell'agente della riscossione
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile: la tutela giudiziaria è ammessa solo quando il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, rientrante nelle ipotesi tipizzate dal legislatore.
- La disciplina sopravvenuta sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché incide sull'interesse ad agire quale condizione dell'azione, verificabile fino alla decisione.
- Nel giudizio di cassazione, lo specifico interesse ad agire sopravvenuto può essere provato mediante deposito documentale o, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; in mancanza di allegazioni e prova, la domanda originaria va dichiarata inammissibile.
- Quando si accerta che l'azione introduttiva non poteva essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., assorbendo le ulteriori censure.
- La questione dell'interesse ad agire, essendo rilevabile d'ufficio, non è coperta da giudicato implicito se il giudice di merito non si sia pronunciato espressamente su di essa.
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