Cassazione Civile, Ordinanza n. 06541/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di una società, per il recupero a tassazione di maggiore IRES, IVA e IRAP. L'atto fu impugnato in primo grado e il ricorso venne respinto. Gli odierni ricorrenti, soci della società poi cancellata, proposero appello, ma la decisione di secondo grado lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine lungo di impugnazione dalla data di deposito della sentenza di primo grado, non notificata. In cassazione i ricorrenti dedussero, in sintesi: 1) violazione dell'art. 327 c.p.c. e delle norme sulla sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid e della sospensione feriale, sostenendo che i 64 giorni di sospensione straordinaria dovessero cumularsi con i 31 giorni della sospensione feriale, con conseguente tempestività dell'appello notificato il 1 dicembre 2020; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, per omessa considerazione delle censure di appello. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il termine lungo di impugnazione si somma sia alla sospensione Covid sia, se ricompreso, alla sospensione feriale, perché i due periodi non sono sovrapponibili; ha quindi assorbito il secondo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà verificare la tempestività dell'appello applicando il principio per cui al termine lungo ex art. 327 c.p.c. si aggiungono la sospensione straordinaria Covid (64 giorni) e, se del caso, la sospensione feriale, e dovrà poi esaminare il merito della controversia, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità e di rinvio.
Norme richiamate
termine "lungo" semestrale
Per l'impugnazione di una sentenza non notificata si applica il termine lungo semestrale; nel calcolo di tale termine vanno aggiunti i giorni di sospensione straordinaria Covid e, se ricadente, la sospensione feriale, trattandosi di periodi distinti e non sovrapponibili.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27
sospensione dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogata
La sospensione emergenziale dei termini processuali opera per 64 giorni complessivi, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, e si cumula con la sospensione feriale.
d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40
proroga sino all'11 maggio 2020
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali collegata all'emergenza Covid sino all'11 maggio 2020.
La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche quando, dopo la cessazione della sospensione Covid, il termine lungo di impugnazione sia ancora in corso; il relativo periodo va aggiunto integralmente.
nullità della sentenza per motivazione omessa
Il motivo è stato dedotto come vizio di motivazione della sentenza d'appello, ma è rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
Indica rispettivamente la violazione di legge dedotta con il primo motivo e la nullità della sentenza dedotta con il secondo motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando una sentenza di primo grado non sia stata notificata, il termine lungo per impugnarla ex art. 327 c.p.c. va calcolato sommando al periodo semestrale ordinario sia la sospensione straordinaria dei termini disposta per l'emergenza Covid, sia l'eventuale sospensione feriale successiva, poiché i due periodi hanno presupposti diversi e non sono tra loro sovrapponibili.
- La sospensione emergenziale dei termini processuali introdotta per il Covid-19 non esclude l'operatività della sospensione feriale se, cessata la prima, il termine di impugnazione è ancora pendente e ricade nel periodo feriale.
- Se il giudice di appello dichiara tardiva un'impugnazione senza considerare correttamente le sospensioni dei termini processuali applicabili, la decisione è cassabile per violazione di legge e il motivo relativo alla tempestività è pregiudiziale rispetto ad eventuali ulteriori censure.
- L'accoglimento del motivo sulla tempestività dell'impugnazione comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze che presuppongono la rituale instaurazione del giudizio di appello.
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