Cassazione Civile, Ordinanza n. 06540/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione, dopo aver aderito alla rateizzazione prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 e aver omesso il versamento della nona rata. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto parzialmente il gravame, annullando la cartella limitatamente a sanzioni, interessi e spese, sul presupposto che l’atto non recasse alcuna indicazione sui criteri di calcolo di tali importi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000, sostenendo che la cartella contenesse invece in modo analitico ed espresso tutti i criteri di calcolo delle imposte residue, delle sanzioni e degli interessi. Il contribuente ha resistito con controricorso, sollevando anche eccezioni di inammissibilità del ricorso, tra cui quella relativa alla forma telematica dell’atto e all’estensione del file.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, precisando che non esiste alcuna regola che imponga al ricorrente di usare il formato cartaceo solo perché la parte resistente si era costituita nei gradi di merito in cartaceo, e che l’uso dell’estensione .pdf, in presenza di attestazione di conformità all’originale informatico, non incide sulla ritualità dell’impugnazione. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia, osservando che la motivazione della CTR era meramente laconica e comunque errata, perché la cartella riprodotta nel ricorso conteneva prospetti dettagliati degli importi dovuti, di quanto già versato e dei criteri applicati per sanzioni e interessi, con richiamo alla decadenza dal beneficio della riduzione sanzionatoria in caso di omesso o tardivo pagamento e alla metodologia di ricalcolo degli interessi ex art. 20 del d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha quindi cassato in parte qua la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
nel controllo automatizzato la cartella può considerarsi congruamente motivata se richiama gli elementi della dichiarazione e consente di ricostruire il debito mediante operazioni aritmetiche e criteri già predeterminati
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
la motivazione dell’atto deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa, ma non richiede formule sacramentali quando gli elementi di calcolo sono chiaramente desumibili dall’atto
la rateizzazione dell’importo dovuto nel controllo automatizzato comporta, in caso di omesso versamento di una rata, la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni
il criterio di ricalcolo degli interessi è predeterminato dalla norma e si risolve in una operazione matematica
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Cass. sez. 5, n. 6812 del 08/03/2019
conferma che, in caso di liquidazione ex art. 36-bis, la cartella è sufficientemente motivata per gli interessi con il richiamo alla dichiarazione e, per le sanzioni, con il riferimento alla norma o alla tipologia di violazione
Cass. Sez. U., n. 22281 del 14/07/2022
la motivazione sugli interessi è sufficiente se individua la base normativa sulla quale essi sono richiesti
Massime di principio
- Nella cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato, la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di ricostruire in modo chiaro il calcolo di imposta, sanzioni e interessi attraverso prospetti e riferimenti normativi, senza necessità di una spiegazione ulteriore caso per caso.
- Per gli interessi derivanti da liquidazione automatizzata, è sufficiente il richiamo alla base normativa e alla dichiarazione o agli elementi da cui scaturisce il debito, poiché il relativo calcolo si risolve in un’operazione aritmetica predeterminata.
- Per le sanzioni, è sufficiente il richiamo alla norma che ne prevede il criterio di determinazione o alla tipologia di violazione che consente di ricavarlo, specie quando la decadenza dal beneficio della riduzione è espressamente prevista in caso di omesso o tardivo versamento.
- È inidonea una censura del giudice di merito che dichiari carente la motivazione della cartella senza confrontarsi con il contenuto concreto dell’atto e con la documentazione riprodotta in giudizio.
- Non sussiste inammissibilità del ricorso per cassazione per il solo fatto che la controparte si sia costituita in formato cartaceo nel merito; parimenti, l’uso del formato PDF non incide sulla validità dell’atto se è attestata la conformità all’originale informatico.
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