Cassazione Civile, Ordinanza n. 06543/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un notaio per maggiori imposte IRPEF, addizionale regionale, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008. La controversia nasceva da un PVC notificato il 19 dicembre 2013 e da un avviso di accertamento spedito per la notifica il 31 dicembre 2013. Il contribuente aveva dedotto in primo e secondo grado la decadenza dell'Ufficio e, soprattutto, la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso; aveva inoltre contestato il merito delle riprese fiscali. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 149 c.p.c., sostenendo che la notifica dovesse considerarsi perfezionata il 31 dicembre 2013 e non il 3 gennaio 2014; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000, sostenendo la sussistenza di ragioni di urgenza idonee a legittimare l'emissione anticipata dell'avviso, poiché l'ulteriore ritardo avrebbe determinato la decadenza dal potere impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'imminente scadenza del termine di decadenza per l'accertamento non integra, di per sé, una ragione di particolare urgenza ai sensi dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il termine dilatorio di 60 giorni tutela il contraddittorio endoprocedimentale e può essere derogato solo per ragioni di urgenza effettive, specifiche e provate dall'Ufficio, esterne alla sua sfera di controllo. Poiché tale motivo era infondato, la questione sulla data di perfezionamento della notifica è stata dichiarata assorbita e comunque irrilevante, perché sia il 31 dicembre 2013 sia il 3 gennaio 2014 non rispettavano il termine dilatorio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese; la Corte ha anche precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel primo motivo per contestare la data di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento; la Corte non entra nel merito perché la questione resta assorbita dall'infondatezza del motivo sull'urgenza.
art. 149 c.p.c.
Invocato per sostenere che la notifica dovesse ritenersi perfezionata alla data di consegna all'ufficio postale; la Corte lo considera irrilevante ai fini decisori per assorbimento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato nel secondo motivo dall'Agenzia, ma non ritenuto idoneo a giustificare la deroga al termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
art. 12, comma 7, l. 212/2000
"L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"
Il termine di 60 giorni dopo il PVC è garanzia del contraddittorio endoprocedimentale; la sua inosservanza rende illegittimo l'atto salvo specifiche ragioni di urgenza, che devono essere reali, esterne alla sfera dell'Ufficio e provate dall'Amministrazione. L'imminente scadenza del potere di accertamento non basta.
art. 111 Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale dell'esigenza di ragionevole durata del processo e del criterio della ragione più liquida.
art. 276 c.p.c.
Evocato per spiegare che la causa può essere decisa secondo il criterio della ragione più liquida, senza seguire rigidamente l'ordine logico delle questioni.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in via generale come esempio di valorizzazione processuale della non contestazione.
art. 232 c.p.c.
Richiamato in via generale come esempio del valore processuale della mancata comparizione della parte cui sia deferito l'interpello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario conseguente a PVC, il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. 212/2000 è presidio del contraddittorio endoprocedimentale e non può essere eluso salvo la prova di specifiche ragioni di urgenza.
- Le ragioni di urgenza idonee a consentire l'emissione anticipata dell'avviso devono consistere in fatti concreti, estranei alla sfera di controllo dell'Amministrazione e da essa non dominabili; non è sufficiente l'imminente scadenza del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo.
- L'illegittimità dell'atto non deriva dalla sola omissione formale dell'enunciazione delle ragioni d'urgenza, ma dall'effettiva mancanza, nella concreta fattispecie, del requisito sostanziale che giustifica la deroga al termine dilatorio.
- Quando una questione pregiudiziale o preliminare rende irrilevanti le altre, il giudice può decidere secondo il criterio della ragione più liquida, privilegiando la soluzione di più agevole definizione nel rispetto dell'economia processuale.
- Se il motivo di ricorso che giustifica la decisione impugnata è infondato, le ulteriori censure su profili assorbiti o comunque non decisivi non incidono sull'esito del giudizio di legittimità.
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